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ASD il regime forfetario passa a 400.000 euro

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Dal 1° gennaio 2017, la soglia massima dei proventi da attività commerciali per le ASD che adottano il regime forfetario di cui alla L. 398/91 passa da 250.000 a 400.000 euro.

Lo ha previsto la legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232), con una modifica all’art. 90 comma 2 della L. n. 289/2002.

Cosa prevede la L. 16 dicembre 1991 n. 398

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla Legge 16 dicembre 1991 n. 398 hanno diversi vantaggi, sia nella determinazione del reddito d’impresa, che nella modalità di applicazione dell’IVA, oltre alle semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali.

La determinazione del reddito

L’art. 2 comma 5 della L. 398/91 stabilisce che il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%.

Soggetti beneficiari

Possono optare per il regime fiscale di cui alla L. 398/91 non solo le associazioni sportive dilettantistiche, ma anche:

  • le società sportive dilettantistiche nella forma di società di capitali, purché senza fine di lucro;
  • le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco;
  • le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Proventi

Sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito:
  • i ricavi derivanti dall’attività commerciale;
  • le eventuali sopravvenienze attive relative alle attività commerciali esercitate;
  • gli eventuali contributi ricevuti per l’esercizio dell’attività commerciale, se imponibili.
Non sono rilevanti invece:
  • le plusvalenze di tipo patrimoniale (ad. esempio per la cessione di un cespite);
  • i proventi realizzati mediante attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, per un numero di eventi non superiore a due per ogni periodo d’imposta e per un importo massimo complessivo di 51.645,69 euro;
  • i corrispettivi per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività , in presenza delle condizioni previste;
  • le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
  • i premi di addestramento e di formazione tecnica di atleti dilettanti.

La verifica del limite

Ai fini del calcolo del suddetto limite, rileva il principio di cassa (C.M. n. 1/92).

L’esercizio dell’opzione

L’opzione si esercita mediante la comunicazione:
  • all’Agenzia delle Entrate, barrando l’apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
  • alla Siae mediante il modulo richiesta opzione legge 398/91;
  • Modello Eas (Comunicazione dati degli enti associativi).

Durata dell’opzione

L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per cinque anni, sempreché permangano i requisiti.
Superato il suddetto vincolo temporale, se continuano ad essere rispettati i requisiti, l’opzione si rinnova annualmente fino all’eventuale revoca.

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