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Acquisti intracomunitari di veicoli con nuovi obblighi di comunicazione

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Dal 5 aprile 2018 è in vigore il D.M. 26 marzo 2018, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti adegua le procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha adeguato le procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA.

I nuovi obblighi di comunicazione

I nuovi obblighi di comunicazione sono definiti dal D.M. 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile e in vigore dalla stessa data.

I soggetti operanti nell’esercizio di imprese

In particolare, il decreto stabilisce che i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati UE o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell’operazione.

Tali soggetti assolvono gli obblighi connessi a tali acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 Elide dell’imposta relativa alla prima cessione interna.

I soggetti che non operano nell’esercizio di imprese,

I soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi UE. Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi, assolvono l’obbligo del versamento dell’IVA mediante modello di versamento F24 Elide.

Cessione a soggetti esteri

La comunicazione al Dipartimento dei Trasporti è effettuata anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Le case costruttrici

Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.

Le case costruttrici costituite all’estero

Per le case costruttrici costituite all’estero, la trasmissione telematica dell’abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Codice di immatricolazione/numero di omologazione

Assolti gli adempimenti di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria é assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile.

ATTENZIONE
Conservazione

I documenti relativi all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria e all’eventuale cessione, devono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si é realizzata l’operazione.

Cosa deve essere comunicato

Soggetti operanti nell’esercizio di imprese

La comunicazione dei soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario, contiene:

  • il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
  • il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo IVA;
  • il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero (tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese UE di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per “esportazione”);
  • la data e il prezzo di acquisto del veicolo (tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione).
Soggetti non operanti nell’esercizio di imprese

La comunicazione dei soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni contiene:

  • il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell’esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d’acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
  • il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d’imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta;
  • il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto, con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero (tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese UE di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per “esportazione”);
  • la data e il prezzo di acquisto del veicolo (tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione);
  • il codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
Cessione a soggetti esteri

Nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, entrambi i soggetti devono produrre una comunicazione contenente:

  • il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
  • il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l’indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
  • la data e il prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
  • la data della cessione;
  • il numero di fattura (per i soli soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni) ed il prezzo di cessione;
  • i dati identificati dell’acquirente straniero.

Come e quando comunicare i dati

Soggetti operanti nell’esercizio di imprese

Per i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, le comunicazioni possono essere effettuate:

  • tramite collegamento telematico diretto con il CED della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento;
  • presso un ufficio della motorizzazione civile;
  • avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista.
Soggetti non operanti nell’esercizio di imprese

Per i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, la comunicazione può essere effettuata alternativamente:

  • presso un ufficio della motorizzazione civile;
  • avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista.

Termine per l’invio della comunicazione

Il termine per l’invio della comunicazione é stabilito in 15 giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine é previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Fonte: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e Sistema il Fisco Leggi d’Italia

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