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Possibile ravvedersi per l’omesso versamento di IMU e TASI

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È scaduto ieri il termine entro cui doveva essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2014, vediamo com’è possibile ravvedersi per omesso versamento di IMU e TASI

Unica eccezione riguarda i terreni agricoli, il cui termine per il versamento dell’IMU 2014 è stato prorogato al 26 gennaio 2015 dal DL 16 dicembre 2014 n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 e in vigore da ieri, e che, in seguito al DM 28 novembre 2014, non sono più “ricadenti in aree montane o di collina delimitate” e, conseguentemente, non possono beneficiare dell’esenzione IMU prevista dalla lett. h) dell’art. 7 comma 1 del DLgs. n. 504/92 cui rinvia l’art. 9 comma 8 del DLgs. n. 23/2011.

Nel caso non si sia provveduto a versare quanto dovuto oppure ci si accorga di aver versato meno è possibile il ravvedimento operoso.
Le violazioni attinenti agli obblighi di versamento dei tributi comportano, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 471/1997:
– in generale, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato;
– per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni, la suddetta sanzione del 30% è però ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

L’istituto è applicabile anche in riferimento ai tributi locali (quindi all’IMU, così come alla TASI) per effetto dell’art. 16 del DLgs. n. 473/1997.
Con riferimento all’IMU ed alla TASI, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 472/97, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso (2014), si applicano le seguenti sanzioni ridotte:
– 3% (1/10 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza;
– 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro
Si ricorda che il Comune può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall’art. 50 della L. 449/97, per cui si consiglia di consultare il relativo regolamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo nonché al pagamento degli interessi legali con maturazione giorno per giorno.

Bisogna rammentare che la misura del tasso di interesse è stabilito all’1% per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (DM 12 dicembre 2013) e allo 0,5% per il periodo dal 1° gennaio 2015 (DM 11 dicembre 2014). Per il ravvedimento sulla seconda rata IMU, quindi, ove questo avvenga nell’anno nuovo, sarà necessario effettuare il conteggio degli interessi applicando due diversi tassi.

Supponiamo che entro il 16 dicembre 2014 non sia stata versata la seconda rata dell’IMU per il 2014 per un importo pari a 1.000 euro.
Nel caso in cui si provveda a sanare la propria posizione entro 14 giorni, ossia entro il 30 dicembre 2014, la sanzione del 30% delle somme versate in ritardo è ridotta quindi a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Attenzione alle modifiche della legge di stabilità 2015

Così, ad esempio, se paghiamo i 1.000 euro il 19 dicembre 2014, dovrà essere versata la sanzione di 6 euro.
In alternativa, ci si potrà ravvedere versando l’imposta dovuta, unitamente agli interessi, entro il 15 gennaio 2015 versando la sanzione ridotta del 3% oppure entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dalla sua commissione versando la sanzione del 3,75% (bisognerebbe prendere come riferimento, a titolo cautelativo, la data del 30 giugno 2015 e non del 16 dicembre 2015, si veda quanto detto nella circolare 13 luglio 1998 n. 184, la cui presa di posizione, implicitamente, pare sostenuta dalla circ. Min. Economia e finanze 29 aprile 2013 n. 1).

Se verranno confermate le proposte di modifica all’art. 13 del DLgs. 472/97 ad opera del disegno di legge di stabilità 2015, il contribuente avrà una possibilità in più (in base al testo che, attualmente, è “in circolazione”, non ci sono norme sulla decorrenza, per cui la novità potrebbe applicarsi alle violazioni antecedenti al 2015).

Con l’introduzione della lettera a-bis) nell’art. 13 del DLgs. 472/97 (operante per tutte le violazioni e non solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come invece stabilito per le “nuove” lettere b-bis) e b-ter), che consentono di ravvedersi  oltre l’anno), si prevede un’ulteriore soglia temporale, pari a novanta giorni dal momento di commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (quest’ultimo riferimento non dovrebbe avere rilievo, in ragione di quanto specificato in altra sede, vedasi “Per i versamenti «nuovo» ravvedimento mal formulato” del 17 ottobre 2014), con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.

Così, entro il 16 marzo 2015, sarà possibile eseguire il ravvedimento pagando una sanzione pari al 3,33%.

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