Tralasciando gli adempimenti che caratterizzano l’avvio di qualsiasi attività imprenditoriale, vediamo quali sono gli adempimenti da porre in essere per diventare editore di un periodico.
Per prima cosa l’imprenditore dovrà designare un direttore responsabile.
1. Il Direttore responsabile
Ogni periodico deve designare un direttore responsabile, che deve essere necessariamente un giornalista. Al direttore responsabile spetta il compito di delineare le direttive politiche e tecnico-professionali della redazione, quello di stabilire le mansioni dei giornalisti, nonché quello adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, dei contenuti del giornale e di quanto può essere pubblicato.
1.1 Iscrizione nell’elenco speciale
Se il periodico ha carattere tecnico, professionale o scientifico, il direttore responsabile può non essere un giornalista.
1.2 La domanda al Consiglio Regionale dell’Ordine per l’iscrizione nell’elenco speciale
La domanda al Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti per l’iscrizione del direttore nell’elenco speciale dei direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico, va presentata in bollo (da € 16,00) ed indirizzata al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Regione in cui si ci vuole iscrivere.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- Estratto dell’atto di nascita;*
- Certificato penale generale del casellario giudiziale;*
- Certificato di cittadinanza italiana;*
- Certificato d’iscrizione alle liste elettorali;*
- Certificato di residenza;*
- Fotocopia del codice fiscale;
- Dichiarazione a firma del richiedente nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione (indicare il titolo della pubblicazione ed il Tribunale dove sarà registrato il periodico);
- Ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa per iscrizioni negli Albi Professionali (prevista dal n° 204 lettera a) della tabella allegato A al vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1.3.1961 n.121 e successive modificazioni) nella misura di € 168,00 da versare sul ccp n. 8904 (intestato a Ufficio registro tasse di concessione governativa con causale “iscrizione Albi Professionali – Giornalisti – elenco speciale”);
- Versamento dei “diritti di istruzione pratica”;
- Numero “zero” del periodico o rivista o bozza da cui possano evincersi le caratteristiche precise della pubblicazione;
- Contributo fisso di iscrizione, oltre la quota annuale, che sarà successivamente versata entro il 31 gennaio di ogni anno.
* La documentazione di cui ai punti 2,3,4,5, può essere prodotta in autocertificazione.
Fac-simile di domanda del consiglio regionale dell’Umbria.
2.0 La registrazione del periodico presso la cancelleria del tribunale civile
Prima di poter procedere alla pubblicazione di un periodico è necessario fare domanda di registrazione dello stesso presso la sezione stampa della cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la pubblicazione deve effettuarsi.
2.1 Normativa
L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62.
2.2 Chi può richiederla
Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica.
2.3 Come si richiede
La richiesta di registrazione al Registro Stampa, sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) su apposito modulo, va indirizzata al Presidente del Tribunale competente per territorio (sede dell’editore).
2.4 Autentica di firma
Se la domanda è consegnata da persona delegata, la firma deve essere autenticata in cancelleria allegando anche la fotocopia del documento d’identità del delegato.
2.5 Allegati
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- l’autocertificazione di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile;
- l’autocertificazione di iscrizione all’Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell’elenco pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all’Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
- la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
- l’attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.
Se proprietario e/o editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare anche:
- la copia autentica dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
- i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero la visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e i verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni).
Inoltre:
- se il proprietario è diverso dall’editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato;
- se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata;
- se il proprietario è una onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus.
2.6 La verifica della regolarità dei documenti
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Una volta ottenuta l’iscrizione, si dovrà procedere alla richiesta del certificato di iscrizione c/o la cancelleria, mediante domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, indicando correttamente gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).
Eventuali variazioni nei dati riportati nel Registro Stampa devono essere comunicate entro 15 giorni dall’avvenuto mutamento, con apposita richiesta al Tribunale. I documenti da allegare corrispondono a quelli richiesti in fase di iscrizione.
2.7 È obbligatorio registrare i periodici on line?
La registrazione in tribunale è obbligatoria per i periodici cartacei, così come previsto dalla Legge 8 febbraio 1948 n. 47. Per quanto riguarda le riviste telematiche, la legge 62/2001 ha dato adito ad interpretazioni controverse.
Il D.L. 9 aprile 2003, n. 70, art. 7, comma 3 ha chiarito che “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”.
Per cui le riviste elettroniche diffuse esclusivamente online, pur essendo considerate prodotto editoriale, non devono sempre ed obbligatoriamente essere registrate.
L’obbligo di registrazione del periodico telematico sussiste solo in alcuni casi specifici:
- quando abbia una regolare periodicità (ma questo, da solo, non viene inteso come criterio vincolante);
- quando si intenda ottenere dallo Stato “benefici, agevolazioni e provvidenze”;
- quando si prevede di conseguire ricavi dalla distribuzione;
- quando si utilizzano giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Diventa inoltre obbligatorio registrare il periodico in tribunale anche nel caso in cui si preveda di affiancare al digitale una versione cartacea della rivista.
2.8 Quando conviene registrare il periodico on line?
La registrazione della rivista online potrà essere conveniente nel caso in cui si intenda presentare la richiesta di contributi per l’editoria, ma in questo caso, giacché è richiesta anche la versione cartacea, diventa obbligatoria la registrazione del periodico.
Per l’eventuale registrazione della rivista telematica presso la cancelleria del tribunale civile, oltre quanto specificato al § 2.3, andranno allegati tutti i riferimenti del contratto con il service provider e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.
3. Il ROC
Il ROC è il Registro degli Editori di Comunicazione, tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità indicate nel sito dell’Autorità, a cui ogni editore deve iscriversi.
3.1 La registrazione
La registrazione al ROC è telematica ed avviene tramite il sito dell’agcom (imprese in un giorno) autentificandosi tramite SPID,CNS o tramite le credenziali di Telemaco.
3.2 Aggiornamenti annuali
Gli iscritti dovranno annualmente inviare al ROC gli aggiornamenti dei dati circa l’assetto proprietario, la composizione degli organi amministrativi e l’elenco delle testate edite.
Ogni nuova testata deve essere segnalata al ROC entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62 i soggetti iscritti al ROC possono evitare di effettuare la registrazione del periodico presso la cancelleria di tribunale. Di fatto però attualmente ci risulta che tutte le cancellerie continuino a pretenderne la registrazione. In attesa di chiarimenti sul punto è quindi opportuno continuare ad effettuare sia la registrazione del periodici presso il tribunale che la segnalazione degli stessi al ROC.
3.3 Chi deve iscriversi al ROC?
Sono tenuti all’iscrizione al Registro (ai sensi dell’art. 2 della delibera 666/08/CONS) le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste e i soggetti esercenti l’editoria elettronica.
3.3.1 Agenzie di stampa a carattere nazionale
L’obbligo di iscrizione al Registro è stato esteso anche alle agenzia di stampa che, pur non rientrando tra quelle di cui all’art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno una rilevanza nazionale, distribuendo i propri notiziari, a titolo oneroso, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizza un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale.
3.3.2 Gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste
Sono obbligati al registrarsi al ROC:
- gli editori di cui all’art. 1 comma 1, e quelli equiparati di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 416/1981 che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
- gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
- i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana e quelli ad essi equiparati ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 416/1981 che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
- gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione di avvisi di vendita ex art. 490 del c.p.c. come previsto dal D.m. 31/10/2006.
3.3.3 Editoria elettronica
Con l’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, gli editori di quotidiani on line sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.
3.3.4 Periodici on Line
Con riferimento ai periodici on line, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla sopra indicata legge n. 103/2012, sono obbligati all’iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che:
- conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati);
- abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.
3.4 Quando non è necessario iscriversi al ROC?
Non deve registrarsi al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) chi non rientra tra le “imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, ovvero coloro che pubblicano meno di 13 numeri l’anno ed hanno al contempo alle loro dipendenze meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno.
Per tutte le informazioni sul ROC e la normativa di riferimento si consiglia di consultare la pagina ufficiale del ROC sul sito dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, con particolare riferimento alle FAQs.
4. Codice ISSN
4.1 Che cos’è il codice ISSN
L’ISSN (International Standard Serials Number) è un numero internazionale normalizzato che definisce univocamente una pubblicazione in serie.
4.2 È obbligatorio il codice ISSN
Da quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a partire dal 1 Gennaio 2013, per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, e per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite, è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.
In realtà l’obbligo ricade non sui singoli soggetti che operano nel settore ma sull’intera filiera distributiva. Per ottenere un codice a barre è necessaria l’attribuzione di un codice ISSN che deve essere richiesto presso il Centro Nazionale Italiano ISSN che ha sede presso l’Istituto di Studi socio-economici sull’innovazione e le Politiche della Ricerca (ISPRI) del CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) che, in base a un accordo internazionale, rappresenta il Governo Italiano in seno alla Rete ISSN.
4.3. Come richiedere il codice ISSN
Le richieste di assegnazione dell’ISSN vanno inoltrate al Centro Nazionale ISSN seguendo la procedura indicata sul sito. L’attribuzione dell’ISSN, indispensabile per acquisire il codice a barre rimane per sempre unica e immodificabile anche se la pubblicazione dovesse cambiare editore, città o paese di pubblicazione, periodicità. L’ISSN, quindi, è usato per costruire il codice EAN 13 di quotidiani e periodici. Per la registrazione delle riviste digitali viene richiesto l’URL della risorsa e l’indirizzo e-mail.
4.4. Che dati deve contenere il codice ISSN
Per poter identificare correttamente una pubblicazione in serie devono essere riscontrabili su di essa i seguenti dati bibliografici identificativi:
- titolo identificativo del periodico o della collana, costante in tutte le uscite;
- luogo di pubblicazione (cioè: sede dell’editore);
- denominazione di editore o di responsabile intellettuale;
- data di pubblicazione;
- periodicità o cadenza di aggiornamento, oppure indicazione di numerazione in sequenza, o datazione progressiva delle singole uscite.
I dati devono essere riscontrabili sulla pubblicazione effettiva (quella per il cui titolo viene richiesto il codice ISSN), e non soltanto sulle componenti editoriali aggiuntive come sovracoperta, fascetta o fogli/locandine pubblicitarie, cartonato, busta, ecc.
4.5 Adempimenti successivi all’assegnazione del codice – Come pubblicare l’ISSN
Il richiedente si impegna ad inviare al Centro ISSN un esemplare della prima uscita del seriale in cui sia stato stampato il codice ISSN. Per le pubblicazioni online è sufficiente che venga segnalata al Centro l’effettiva apposizione del codice ISSN sul seriale pubblicato alla URL dichiarata.
L’ISSN deve comparire con evidenza in ciascuna uscita del seriale, preferibilmente nell’angolo superiore destro della copertina (il numero deve essere sempre preceduto dalla sigla ISSN). Altre corrette collocazioni sono: frontespizio, pagina del copyright o colophon, quarta di copertina. .
In caso di seriale pubblicato su supporto non cartaceo l’ISSN, di preferenza, verrà registrato su una fonte interna alla pubblicazione (pagina/schermata del titolo o homepage). Altre collocazioni consigliate sono le fonti esterne quali le intestazioni delle microfiches, le etichette dei dischi e delle cassette, ecc.
5 Il codice ISBN
5.1 Cos’è il codice ISBN
L’ISBN (International Standard Book Number) è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro, quindi anche al numero monografico di un periodico. L’adesione al sistema di codifica ISBN è a pagamento: per conoscere le procedure di richiesta e avere tutte le informazioni necessarie visita il sito ISBN.
6. L’IES (Informazione Economica di Sistema)
L’editore di periodici è obbligato a trasmettere ogni anno l’Informatica Economica di Sistema (IES), all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità indicate nel sito dell’Autorità, i dati economici dell’attività editoriale svolta nell’anno precedente.
La comunicazione all’Informativa Economica di Sistema è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori dei media e riguarda i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta dagli operatori interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge (tra i quali si ricordano, a mero titolo esemplificativo, le analisi di mercato, la Relazione Annuale, l’annuale valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni e la verifica dei relativi limiti, le indagini conoscitive) e consentire l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.
L’Autorità ha disciplinato l’Informativa Economica di Sistema, da ultimo con la delibera n. 397/13/CONS, come modificata dalla delibera n. 235/15/CONS.
6.1 Soggetti obbligati
Tra i soggetti obbligati compaiono anche gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.
6.2 In cosa consiste l’adempimento?
L’adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato dal 1° giugno al 31 luglio da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: ies@cert.agcom.it (Questo indirizzo di posta elettronica certificata è utilizzabile solo ed esclusivamente per trasmettere il modello. Tale modello è ricevibile solo ed esclusivamente attraverso questo indirizzo di posta elettronica).
6.3 La pubblicazione del bilancio d’esercizio
Gli editori che pubblicano periodici con più di 12 uscite l’anno e che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno devono inoltre pubblicare ogni anno su tutte le testate edite il bilancio di esercizio.
6.4 Le indicazioni obbligatorie
Per i periodici le indicazioni obbligatorie, sono in linea di massima: titolo; autore; editore; stampatore; anno di pubblicazione e le indicazioni opportune previste per i libri. A queste si aggiungono indicazioni tipiche connesse alla data delle singole uscite, il loro numero progressivo e la periodicità.
6.5 La pubblicazione di periodici in forma digitale
Gli obblighi per la pubblicazione di periodici in forma digitale corrispondono in linea di massima a quelli previsti per i periodici tradizionali, con alcune semplificazioni connesse al fatto che al momento non è per esempio previsto l’obbligo del deposito legale di tali contenuti e del deposito presso il Servizio per il diritto d’autore del MIBACT e fatti salvi gli opportuni adattamenti alle indicazioni obbligatorie connesse alla pubblicazione, per esempio non dovrà essere evidentemente indicato il nome dello stampatore, ma del fornitore che ha realizzato per conto dell’editore la versione digitale.