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La dichiarazione Iva 2017

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Le  Responsabilità dell’intermediario abilitato

Quali sono le responsabilità dell’intermediario?

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni l’art. 7-bis del DLgs. 241/97 prevede, a carico degli intermediari, una sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro; è inoltre prevista la revoca dell’abilitazione nel caso in cui, nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, le irregolarità siano gravi e/o ripetute, ovvero nel caso in cui vi siano provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista ovvero, in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei CAF.

Ravvedimento e sanzioni

Qualora l’intermediario abbia omesso di presentare la dichiarazione iva entro i termini ordinari, avrà ulteriori 90 giorni di tempo, per ravvedersi.

La dichiarazione presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni.

Quali sono le sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione?

Nello specifico è prevista la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva della dichiarazione, provveda ad effettuare il ravvedimento operoso.

Se dalla dichiarazione risulta un’imposta non versata è prevista anche la sanzione per l’omesso versamento (pari al 30% dell’imposta non versata), salvo ravvedimento operoso.

Le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni si considerano omesse.

La dichiarazione omessa da luogo all’applicazione della sanzione dal 120 al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta (e non versata), con un minimo di 250,00 euro, in presenza di debito d’imposta ed in ogni caso ad una sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro, in assenza di debito d’imposta.

Il ravvedimento operoso, in caso di dichiarazione omessa, è ammesso solo per il versamento dell’imposta a debito.

In caso di errori od omissioni, la dichiarazione IVA annuale può essere integrata o rettificata mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da presentare sempre in via telematica entro i termini di decadenza dell’accertamento (come previsto dal nuovo comma 6-bis dell’art. 8 del DPR 322/1998), senza applicazione di sanzioni.

Qualora l’integrativa sia a favore dell’Amministrazione finanziaria, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro gli stessi termini di cui sopra, salva l’applicazione delle sanzioni.

Vai a pagina 5 (versamento e rateizzazione dell’iva)


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