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Per le detrazioni (ristrutturazioni e risparmio energetico) il comodato non va registrato

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Per la detrazione delle spese sostenute per il recupero edilizio ed il risparmio energetico, non è necessario registrare il contratto di comodato.

Lo ha precisato la CTR dell’Emilia Romagna con la Sentenza n. 2914 dell’11 novembre 2016.

È illegittima la cartella di pagamento conseguente al disconoscimento delle detrazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico perché i lavori sono stati eseguiti su una unità immobiliare utilizzata in virtù di un comodato verbale non registrato di proprietà della suocera non convivente“.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 06/02/2001 ha previsto che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione.

La comunicazione al centro operativo di Pescara

Nella fattispecie, il contribuente, prima dell’inizio dei lavori, ha comunicato al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate con raccomandata A/R di essere detentore a titolo di comodato verbale dell’unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi unitamente alla dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile ad effettuare i lavori, per cui tale documentazione è già in possesso dell’ufficio con data certa ed ha lo stesso valore di una apposita registrazione non essendo prevista alcuna formalità per la registrazione di un contratto di comodato verbale se non la sua comunicazione all’ufficio competente.

Conclusioni

L’ufficio, era già in possesso della documentazione probante dell’esistenza di un comodato verbale, pertanto, con queste motivazioni, la CTR ha rigettato l’appello dell’ufficio.

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