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E’ possibile la cancellazione della società di persone con debiti?

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La chiusura della liquidazione delle società di persone è un momento estremamente delicato che va analizzato sia per le conseguenze che derivano dalla cancellazione, sia per le condizioni che ne rendono legittima la sua cancellazione.

I criteri della cancellazione

A norma dell’articolo 2312 , comma 1 del Codice civile, i liquidatori una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, devono chiedere la cancellazione della società dal registro imprese. La norma è collocata nel capo III del Titolo V del Codice civile, quindi essa si applica alle Snc e alle Sas.

L’approvazione del bilancio finale di liquidazione

La condizione prevista per la cancellazione della società è quindi l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci.

Tale approvazione è disciplinata dall’articolo 2311 Codice civile secondo il quale il liquidatore, redatto il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, lo consegna ai soci tramite lettera raccomandata (oggi potremmo dire certamente via Pec) e il bilancio finale si considera approvato se, decorsi due mesi dalla sua consegna, non sono stati prodotti reclami da parte degli stessi soci.

Condizione per la cancellazione

Dalla lettura di questo passaggio normativo, l’unica condizione necessaria per ottenere la cancellazione della società è l’approvazione del bilancio finale da parte dei soci.

La presenza di passività

Non viene, pertanto, considerato elemento fondamentale ai fini della cancellazione, la presenza o meno di passività non estinte.

Il conservatore del registro imprese

Non è raro che il Conservatore del registro imprese rifiuti la cancellazione della società in pendenza di passività non estinte, con la motivazione che la presenza di tali passività attesta che la liquidazione non è stata conclusa e quindi la società non può essere cancellata dal registro stesso.

Priva di fondamento

Questa argomentazione deve ritenersi destituita di fondamento poiché l’articolo 2312 del Codice civile subordina la cancellazione all’avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, non alla estinzione delle passività.

Pronunce di merito e della cassazione

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito (Tribunale di Vercelli 2.72002) affermando che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società non può essere negata.

La Cassazione è intervenuta sul punto con tre pronunce, la numero 4060, la numero 4061 e la numero 4062 del 2010 con le quali è stato chiarito sostanzialmente che, a seguito della modifica dell’art. 2495 c.c. disposta dalla nuova normativa societaria del 2003, la cancellazione dal Registro delle Imprese determinava comunque l’estinzione della società, anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti.
La stessa disciplina doveva essere applicata anche alle società di persone, ferma restando per queste la responsabilità solidale del socio accomandatario per le società in accomandita semplice e di tutti i soci per le società in nome collettivo.
Tale orientamento è stato riconfermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ultima sentenza del 22/02/2010, la n. 4062.

Ad ogni modo, trattandosi di società di persone, ai sensi dell’articolo 2312, comma 2, Codice civile il creditore insoddisfatto potrà agire sul patrimonio personale dei singolo socio anche dopo la cancellazione presso il registro delle imprese.

Le conseguenze

Il fatto che il socio rimanga responsabile personalmente e solidalmente con gli altri soci delle obbligazioni sociali non soddisfatte, non deve far passare in secondo piano il significato sostanziale della cancellazione della società dal registro imprese.

Istanza di fallimento

La mancata cancellazione della società mette a rischio il socio illimitatamente responsabile in caso di istanza di fallimento, causandogli non poche conseguenze. La società cancellata può, infatti, subire la dichiarazione di fallimento solo entro un anno dalla estinzione e quindi decorso tale lasso temporale società e socio possono ritenersi esonerati da questa ipotesi.

Dopo la cancellazione

Dalla cancellazione (come ritiene la Corte di cassazione nella sentenza n. 25192/2008) decorre l’anno previsto dall’articolo 10 della legge fallimentare per inoltrare l’istanza di fallimento.

Conclusioni

Per la società e per il socio è fondamentale ottenere la cancellazione dal registro imprese, data dalla quale si produce l’effetto dell’estinzione della società sotto ogni profilo giuridico, fermo restando il fatto che il socio mantiene il regime di responsabilità personale rispetto alle passività sociali non estinte.

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