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Assunzioni: incentivi contributivi dal 2017

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Con il presente lavoro vi esponiamo una sintesi dei principali incentivi contributivi che potranno essere fruiti dai datori di lavoro a partire dal 1° gennaio 2017.

Alternanza scuola lavoro

L’incentivo alternanza scuola lavoro consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (No INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Quando

Dal 1.1.2017 al 31.12.2018


Occupazione giovani

L’incentivo occupazione giovani, prevede, in caso di assunzione:

  • a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, un’agevolazione pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL), nel limite massimo di 8.060 euro annui;
  • a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, un’agevolazione pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL), nel limite massino di 4.060 euro annui.

Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.

Quando

Dal 1.1.2017 al 31.12.2017


Occupazione al Sud

L’incentivo occupazione al sud consiste in uno sgravio contributivo (No INAIL) della durata di 12 mesi sui contributi INPS a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo annuo di 8.060 euro.

Quando

Dal 1.1.2017 al 31.12.2017


Assunzione donne

L’incentivo assunzione donne prevede:

  • per le assunzioni a tempo determinato, una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro della durata di 12 mesi;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
Trasformazione

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

Durata

Stutturale


Lavoratori over 50

L’agevolazione “lavoratori over 50” consiste:

  • per le assunzioni a tempo determinato, in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
Trasformazioni

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

Durata

Strutturale


Lavoratori in CIGS – Contratto a tempo indeterminato

In caso di assunzione di lavoratori in CIGS con contratto a tempo indeterminato, al datore di lavoro verrà applicata la contribuzione prevista in via ordinaria per gli apprendisti (pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali), per la durata di 12 mesi.

Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

Durata

Strutturale


Lavoratori in NASpI – Contratto a tempo indeterminato

In caso di assunzione di lavoratori in NASpI, l’agevolazione consiste in un incentivo, pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.

L’incentivo non spetta:
  • per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949);
  • qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
Durata

Strutturale
 
Fonte: fiscalfocus

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