Onde evitare sanzioni, i datori di lavoro dovranno verificare che entro il 31 dicembre 2016 i propri dipendenti abbiano fruito di almeno due settimane di ferie.
Nei 18 mesi successivi, entro il 30 giugno 2017, i datori di lavoro dovranno, inoltre, verificare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2015.
Le sanzioni
L’inosservanza, da parte delle aziende, della disciplina prevista in materia di ferie, stabilita dal D. Lgs. N. 213/2004, comporta l’irrogazione di sanzioni.
Irrinunciabilità
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, della Costituzione, che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Ferie retribuite
Il Codice Civile, all’art. 2109 recita che: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
La durata delle ferie
La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità, in base ai seguenti principi:
- le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
- la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi;
- l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
- il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.
Corte Costituzionale
Secondo la Corte Costituzionale:
- le ferie maturano in costanza di rapporto di lavoro e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio (Corte cost., 10 maggio 1963, n. 66);
- le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto (Corte cost., 16 dicembre 1980, n. 189);
- la malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso nell’ipotesi in cui sia idonea ad incidere sul godimento al riposo ed alla rigenerazione delle energie psico fisiche del lavoratore (Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 616).
L’istituto delle ferie
L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono oggi disciplinati dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, che contempla i seguenti principi:
- le modalità di concessione e di fruizione delle ferie continuano ad essere regolamentate dall’art. 2109 c.c.;
- le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
- le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore;
- le mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dalla relativa indennità (l’indennità sostitutiva delle ferie), se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, quindi, in astratto, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione;
- l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta in caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale, aggiuntivo della previsione legale;
- il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro, da Euro 100 ad Euro 600; se, invece, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è da Euro 400 ad Euro 1.500; infine, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è da Euro 800 ad Euro 4.500 e non e’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.