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Interessi legali più leggeri

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Con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d’anno.

decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,1% si applica dall’1.1.2017

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedi­mento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Tasso legale

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

Tasso Da Al
2,5%  1.1.2012  31.12.2013
1%  1.1.2014  31.12.2014
0,5%  1.1.2015  31.12.2015
0,2%  1.1.2016  31.12.2016
0,1%  1.1.2017  data versamento

istituti deflativi del contenzioso

La riduzione allo 0,1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versa­mento della prima rata;
  • adesione ai processi ver­bali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 19.6.97
    218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successi­vo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate succes­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo ver­bale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Esempio: Adesione 2016

Se è stato perfezionato, con pagamento rateale, un atto di adesione nel 2016, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,2% in vigore nel 2016, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle succes­sive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

Imposta sostitutiva rivalutazione delle par­te­ci­pazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale allo 0,1% non rileva per la rateizzazione dell’im­posta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finan­ziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Contributivi previdenziali ed assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,1% dall’1.1.2017, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am­­mini­strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

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