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Rottamazione delle cartelle: domanda entro 90 giorni

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali, ovvero la cosiddetta “rottamazione delle cartelle“.  Vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015.

La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 6 del decreto che disciplina i termini e le modalità per procedere alla definizione agevolata dei ruoli.

Periodo

La sanatoria riguarda solo i ruoli e  gli accertamenti esecutivi affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (consegna dei ruoli o affidamento del credito).

Interessi

Non saranno stralciati tutti gli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento o nelle intimazioni ad adempiere, ma soli gli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), ovvero gli interessi dovuti dopo la notifica della cartella di pagamento o accertamento esecutivo.

Quindi, tutti gli altri interessi sono dovuti per intero, si pensi, in primis, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), che accompagnano sia le liquidazioni automatiche sia gli atti impositivi, e lo stesso dicasi per i peculiari interessi previsti ad esempio per le imposte sugli affari.

Aggi e compensi di riscossione

Anche gli aggi/compensi di riscossione sono dovuti per l’intero ammontare.

Sanzioni

Le sanzioni, che, con limitate eccezioni, dovrebbero (mi sia consentito il condizionale) sparire del tutto.

Sanzioni contributive

Vengono meno anche le sanzioni contributive, sia quelle riconducibili all’INPS che alle Casse private che ad altri enti di previdenza. Dal testo dell’art. 16, infatti, non si rinvengono esclusioni di sorta.

Esclusioni (Iva – sanzioni stradali e penali)

Restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:
  • i dazi;
  • l’IVA all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
Per le violazioni al Codice della strada, in particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali, il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.

Termine per la domanda

La domanda va presentata entro il 23 gennaio 2017 ossia entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge con impegno a rinunciare ad eventuale ricorso perdente.

Perfezionamento

La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, che potrà avvenire in un massimo di quattro rate, l’ultima delle quali entro il 15 marzo 2018, mentre la terza il 15 dicembre 2017.

Rateazioni in corso

Anche chi ha una dilazione in corso può fruire della definizione, a condizione, però, che le rate scadenti tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 siano regolari (privilegiando chi non ha mai pagato).

Per i contribuenti che hanno già effettuato alcuni pagamenti, non è ammessa alcuna ripetizione.

Decadenza con il mancato pagamento di una rata

L’art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione.

Tempistica

Istanza
entro il 23 gennaio 2017
Rata 1
(1/3 delle somme dovute)
Rata 2
(1/3 delle somme dovute)
Rata 3
(1/6 delle somme dovute)
entro il 15 dicembre 2017
Rata 4
(1/6 delle somme dovute)
entro il 15 marzo 2018

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