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Comunicazione dei beni ai soci

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L’art. 2 co. 36-terdecies – 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore.

Decorrenza

A partire dal 2012:

  • per il socio/familiare costituisce reddito diverso (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
  • i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Al fine di garantire l’attività di controllo, il co. 36-sexiesdecies dell’art. 2 del DL 138/2011 stabilisce che l’impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria) i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Finalità

Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento fiscale dovrebbe:

  • disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
  • fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Termini di comunicazione

La comunicazioni in esame dev’essere effettuata:

  • entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • applicabile a regime, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2013.

Soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate da tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa:

  • in forma individuale o collettiva;
  • residenti in Italia;
  • a prescindere dal regime contabile, salvo quanto di seguito specificato.

Nello specifico:

  • imprese individuali;
  • società di persone commerciali (snc e sas);
  • socie­tà di capitali (srl, spa e sapa);
  • società cooperative;
  • stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Casi particolari

Tuttavia, l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni:

  • in caso di imprese in contabilità semplificata, sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione;
  • in caso di contribuenti in regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. “forfettini”, abrogato però dal 2015), in regime dei c.d. “nuovi minimi” (art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011) o in regime contabile agevolato degli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del DL 98/2011, abrogato però dal 2015), sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato all’attività d’impresa; analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario ex 190/2014.

Esclusi

Sono invece esclusi dagli obblighi di comunicazione in esame:

  • i professionisti;
  • le associazioni professionali e le società tra professionisti;
  • le società semplici;
  • gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa;
  • le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

Quando sussiste l’obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

  • un determinato bene sia dato in godi­mento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore;
  • sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso); non vanno quindi comuni­cati i beni per i quali l’utilizzatore remunera il relativo godimento a valori di mercato;
  • per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, sussista una diffe­renza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pat­tui­to, aumentato, quest’ultimo, della quota di reddito imputabile al socio per trasparenza, corri­spondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione.

Precisazioni

Al riguardo occorre precisare che:

  • risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
  • la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede un’autovet­tura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
  • la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in go­di­mento al familiare del socio (non solo dell’imprenditore);
  • la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godi­mento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Comunicazione relativa ai beni concessi in godimento

L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

Comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni

La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall’impresa che riceve l’apporto.

Familiari

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del TUIR:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
  • gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

Società fiduciarie e trust

Nel caso di società fiduciarie e trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

Oggetto delle comunicazioni

Al fine di individuare l’oggetto della comunicazione, occorre distinguere tra:

  • beni concessi in godimento;
  • finanziamenti e capitalizzazioni.

Beni concessi in godimento

In linea generale, si deve comunicare l’utilizzo personale di qualsiasi bene nella disponibilità della società ovvero dell’imprenditore individuale (a titolo di proprietà o ad altro titolo), purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell’ambito applicativo della disposizione:

  • i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dall’impresa);
  • i beni strumentali;
  • i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).

Quali beni devono essere indicati

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni:

  • autovetture;
  • altri veicoli;
  • unità da diporto;
  • aeromobili;
  • immobili;
  • altri beni.

Rileva tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non esclusivo.

La Comunicazione

Le comunicazioni riguardano i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indi­ret­tamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta;
  • anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d’imposta precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione;
  • per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 esclude invece dall’ambito applicativo della comu­­nicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, resi­den­ti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai pro­pri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nono­stan­te l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi);
  • i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Inoltre, l’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o fa­miliare dell’imprenditore rispettino le seguenti condizioni:

  • siano diversi dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, computer portatili);
  • siano di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i soggetti non resi­den­ti in Italia;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del do­mi­cilio fiscale o Stato estero di residenza;
  • informazioni circa l’utilizzo del bene;
  • data della concessione (data di inizio e fine);
  • corrispettivo maturato relativo al bene;
  • valore di mercato del bene.

Decorrenza

L’obbligo di comunicazione si applica a decorrere dai beni in godimento nel 2012 (beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d’imposta precedenti qualora l’utilizzo permanga nel 2012).

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

  • non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2010, se l’uso è cessato nel 2011;
  • è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un so­cio un immobile nel corso del 2010, se questo immobile continua ad essere utilizzato nel corso del 2015.

Finanziamenti e capitalizzazioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:

  • nei confronti dell’impresa;
  • da persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore; non rilevano, quindi, i versamenti ese­guiti da soci soggetti collettivi (società o enti) e dai familiari dei soci;
  • per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni an­nue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capi­tale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); il suddetto limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare dell’imprenditore che effettua il versa­mento.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d’imposta, al socio o al fami­liare dell’imprenditore.

L’obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui:

  • tali operazioni non siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore;
  • non vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.

In relazione alle capitalizzazioni, è però necessario che vi sia un “apporto reale di denaro” (non rile­vano quindi, ad esempio, i passaggi di riserve a capitale).

Esclusioni

Il suddetto provvedimento esclude dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a:

  • finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell’imprenditore);
  • qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanzia­men­ti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che non devono essere oggetto di comunicazione i finan­zia­men­ti ricevuti dai soci o familiari dell’imprenditore.

Rinuncia ai finanziamenti

Non deve essere comunicata la rinuncia ai finanzia­menti, sempre che non vi sia un esborso di de­naro ad altro titolo (es. apporto).

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • i dati delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno concesso all’impre­sa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per cia­scuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro (codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero);
  • l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati.

Decorrenza

L’obbligo di comunicazione si applica ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuati a decorrere dall’anno 2012.

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

  • non è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2011, se questo è ancora in essere nel 2015;
  • è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2015, se di importo pari o superiore a 3.600,00 euro.

Modalità di comunicazione dei dati

Le comunicazioni dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento e dei finanziamenti/ capitalizzazioni ricevuti dall’impresa devono essere effettuate per via telematica:

  • direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti pos­se­duti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., escluse le società del gruppo);
  • sulla base del modello e delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle En­­trate.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Inter­net dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Prova dell’avvenuta trasmissione

La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dall’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i previsti dati.

La prova della trasmissione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, con­tenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscon­tro per il servizio Fisconline.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i cinque gior­ni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Termini di comunicazione dei dati

Termini di comunicazione a regime

A regime, per effetto del citato provv. 16.4.2014, la comunicazione relativa:

  • ai beni in godimento ai soci deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
  • ai finanziamenti e alle capitalizzazioni deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti (non rilevano quindi gli apporti ricevuti in anni precedenti).

Pertanto, per i soggetti “solari”, poiché il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO) scade il 30 settembre, le comunicazioni in esame devono essere presentate, in linea generale, entro il 30 ottobre.

Entro il 31.10.2016 (cadendo il 30 di domenica) devono quindi essere presentate le comunicazioni relative all’anno 2015, ri­guar­danti:

  • i beni in godimento nel 2015 (beni concessi in godimento nel 2015 e beni concessi nei pe­riodi d’imposta precedenti qualora l’utilizzo permanga nel 2015);
  • i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dall’impresa nell’anno 2015.

Per i soggetti “non solari”, le comunicazioni in esame devono essere presentate entro i 30 giorni suc­­cessivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Invio di una comunicazione sostitutiva

La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla prevista scadenza.

Annullamento della comunicazione inviata

La procedura di annullamento dei file inviati, sia ordinari che sostitutivi, è attiva fino al termine di un anno dalla prevista sca­denza.

Sanzioni

Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento

L’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non ve­ri­tie­ri o incompleti.

La sanzione è:

  • pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il cor­ri­spettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
  • dovuta in solido tra l’impresa e il beneficiario.

Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la suddetta differenza tra valore di mer­­cato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto red­dito di­ver­so, si applica, in solido, la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro, di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.

Violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizza­zio­ni ricevuti dall’impresa

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa, man­ca invece una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tri­bu­­taria, si applica la sanzione prevista dal­l’art. 13 co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Definizione agevolata

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.


Si allega un file di word per:

  1. La comunicazioni dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento e dei finan­ziamenti/capitalizzazioni ricevuti dall’impresa;
  2. Dichiarazione di mancata concessione di beni dell’impresa in godimento a soci o familiari;
  3. Dichiarazione di mancato ricevimento di finanziamenti o capitalizzazioni rilevanti.

Documento Allegato

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