Al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, l’art. 13, L. 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 prevede – per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 – un nuovo incentivo che varia, rispetto a quanto precedentemente previsto, sia per l’entità che per le modalità di richiesta. Il nuovo incentivo è di tipo economico ed è rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Soggetti beneficiari
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici, per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Non è possibile godere dell’incentivo per l’assunzione delle altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano in una delle tre categorie succitate.
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Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto – per tutta la durata del contratto – anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
- rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1, L. 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Con riferimento ai contratti di somministrazione, si precisa che, come espressamente previsto dall’art. 31, co. 1, lett. e), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore. Inoltre, in considerazione del fatto che l’incentivo è finalizzato a promuovere l’occupazione di lavoratori con disabilità e che la sua misura è determinata in riferimento alla retribuzione imponibile, l’agevolazione non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Al riguardo, si precisa che l’indennità di disponibilità che percepisce il lavoratore non costituisce retribuzione in senso proprio, in quanto non è il corrispettivo di alcuna prestazione lavorativa e, conseguentemente, manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate, presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. La misura e la durata del beneficio variano in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Nella tabella a pag. seg. vengono riportate, per ciascuna tipologia di lavoratore assunto le caratteristiche (misura e durata) del beneficio contributivo.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ
TIPOLOGIA DI LAVORATORE |
MISURA |
DURATA |
Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni |
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
36 mesi |
Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni |
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
36 mesi |
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% |
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
60 mesi (nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi) |
In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio. |
Condizioni di spettanza dell’incentivo
La fruizione di tutte le tipologie di incentivi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente all’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tal proposito, la circolare in argomento precisa che in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.
b) Le condizioni derivanti dai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
I principi generali enunciati nell’art. 31, D.Lgs. 150/2015 sono i seguenti:
- l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, co. 1, lett. c);
- l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, co. 1, lett. d);
- ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, co. 2);
- l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, co. 3).
Per le assunzioni effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’art. 3, L. 68/1999 i suddetti principi non trovano applicazione. Difatti, mentre gli ordinari incentivi all’assunzione intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l’assunzione di un lavoratore svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro sia libero di scegliere se assumere e con quale lavoratore eventualmente instaurare il rapporto, la previsione legale di cui all’art. 13, L. 68/1999 intende per lo più rendere meno gravoso l’adempimento di un obbligo di assunzione, previsto dalla medesima legge in considerazione della speciale condizione di svantaggio, costituita dalla disabilità. La suddetta deroga deve considerarsi legittima solo nelle ipotesi di assunzioni obbligatorie; pertanto, nell’ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la cosiddetta «quota di riserva» di cui all’art. 3, L.68/1999, devono trovare applicazione i medesimi principi enunciati nell’art. 31, D.Lgs. 150/2015.
c) Realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione
L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per la valutazione dell’incremento dell’occupazione netto si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione. L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito. L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
d) Condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’art. 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
Gli incentivi sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 46, L. 24 dicembre 2012, n. 234) e alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (CE) 651/2014.
Compatibilità con altri incentivi
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali ovvero il 100% della retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali. L’agevolazione in argomento è cumulabile, laddove sussistano i presupposti legittimanti, nel limite massimo del 100% dei costi salariali con:
- l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni, di cui all’art. 4, co. 8-11, L. 92/2012;
- l’incentivo previsto dall’art. 1, co. 178-181, L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016;
- bonus occupazionale previsto dal Programma «Garanzia Giovani», di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.
L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili non è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, co. 10-bis, L. 92/2012, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
Domanda
Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; la tipologia di disabilità; la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata e l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità. La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dall’1 gennaio 2016 – che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente on-line.
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