Il Ministero del lavoro, nella nota n. 1241 del 1° giugno 2016, ha fornito chiarimenti in merito agli accertamenti ispettivi e alle sanzioni per i datori di lavoro che, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione da parte della Direzione territoriale competente, abbiano installato impianti audiovisivi di sorveglianza sui luoghi di lavoro.
Cosa dice la norma?
Qualora dalla installazione di strumenti di sorveglianza anche video per esigenze tecnico produttive, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale possa derivare la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, è necessario che il datore di lavoro sottoscriva un accordo con le organizzazioni sindacali interne (RSU o RSA).
In mancanza è fatto obbligo di chiedere l’autorizzazione alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio.
Nel caso in cui le necessità dell’imprenditore riguardino più unita produttive dislocate sul territorio nazionale, l’accordo può essere raggiunto con le organizzazioni di categoria nazionali appartenenti alle associazioni comparativamente più rappresentative e, in alternativa, l’autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero del Lavoro (Direzione Generale per le relazioni industriali), in luogo delle singole Direzioni del Lavoro: per la verità, la bozza di schema di decreto legislativo correttivo dei decreti attuativi dal Jobs act, se sarà confermata nel passaggio parlamentare, trasferirà questa competenza di vertice dal Dicastero del Lavoro al costituendo Ispettorato nazionale del Lavoro di cui parla il decreto legislativo n. 149/2015.
Chiarimenti del Ministero del lavoro
La posizione ministeriale si focalizza sul fatto che l’accordo o, in alternativa, l’autorizzazione, debbano essere, in ogni caso, propedeutici alla installazione degli impianti e si ribadisce che anche la semplice installazione con impianti non funzionanti o funzionanti in maniera non continuativa o, addirittura, “finti” (ma lo scopo dissuasivo appare evidente) comporta, come sostenuto a più riprese dalla stessa Corte di Cassazione, una violazione della norma, atteso che la stessa si concretizza anche se il comportamento non ha avuto natura dolosa. Ne’ vale quale esimente la circostanza che il datore abbia informato tutti i lavoratori della esistenza degli impianti video.
Detto questo, il Ministero del Lavoro ricorda come l’ispettore che abbia accertato la mancanza del titolo autorizzatorio o dell’accordo sindacale, abbia una sola strada: quella della prescrizione ex art. 20 del decreto legislativo n. 758/1994, con l’irrogazione della contravvenzione (ammenda da 154 a 1549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno) e con l’intimazione, rivolta al datore di lavoro, a rimuovere il dispositivo: a ciò segue l’invio del verbale alla Procura della Repubblica.
La prescrizione è accompagnata dalla concessione di un termine tecnico per adempiere (30 giorni) durante il quale il trasgressore può raggiungere un accordo sindacale o ottenere l’autorizzazione della Direzione del Lavoro: ciò comporterà l’ammissione alla sanzione amministrativa di 387 euro pari ad 1/4 dell’importo massimo (oltre alle spese di notifica), cosa che estinguerà il reato dopo che l’ispettore avrà dato notizia al giudice inquirente.
Riassumendo
Se è presente una rappresentanza sindacale interna occorrerà, innanzitutto, provare a raggiungere un accordo, tenendo conto, però, che lo stesso è sempre frutto di reciproche concessioni ma che, rispetto al passato, qualche spazio maggiore sussiste: ci si riferisce alla possibilità che nell’accordo venga inserito o meno, l’inciso secondo il quale le immagini non possono essere utilizzate a fini disciplinari.
Ma, se in azienda non è presente la rappresentanza sindacale, il datore di lavoro deve chiedere, prima della installazione, l’autorizzazione della Direzione del Lavoro, non essendo sufficiente la dichiarazione dell’impresa installatrice, rilasciata più o meno in buona fede, secondo la quale tutto è in regola e l’impianto, magari collegato ad un sistema di sicurezza esterno, è conforme alla normativa comunitaria.
L’autorizzazione dovrebbe arrivare in tempi abbastanza brevi in quanto “non è necessario l’accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, perché ininfluente ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio”.
L’autorizzazione della Direzione del Lavoro può ben essere successiva all’accesso di un ispettore, fermo restando che il provvedimento va autorizzato o negato entro i 60 giorni successivi all’istanza. All’interno dello stesso potranno essere riportate le raccomandazioni del Garante rilasciate con più note nel corso degli ultimi anni e che possono così sintetizzarsi:
- Informazione ai lavoratori della presenza di telecamere;
- Nomina di un incaricato della gestione delle video riprese;
- Posizionamento delle telecamere verso le “zone a rischio” cercando, nei limiti del possibile, di non collocarle in maniera unidirezionale verso i lavoratori in attività;
- Conservazione delle immagini per un periodo temporale limitato (fatte salve specifiche esigenze);
- Avvertenza che una eventuale implementazione degli strumenti di controllo sarà soggetta ad una nuova autorizzazione o ad un nuovo accordo collettivo.
Nella autorizzazione ministeriale non troverà più spazio la dicitura “le immagini non possono essere utilizzate a fini disciplinari, né a contestare un comportamento negligente ai lavoratori”, in quanto, questo principio risulta ampiamente superato.
Sul sito del Minis del Lavoro è stato pubblicato il modello di istanza.