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Apprendistato professionalizzante per lavoratori in trattamento di disoccupazione

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Il Ministero del lavoro, con l’interpello 20 maggio 2016, n. 19, risponde ad un quesito della Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, in merito alla possibilità di contemplare nell’ambito della categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione, che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.

L’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede, infatti, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma per individuare esattamente la platea di lavoratori destinatari della normativa occorre considerare che il D.Lgs. n. 22/2015 ha riordinato le misure di sostegno al reddito previste in caso di disoccupazione involontaria.

In particolare, a coloro che perdono il lavoro indipendentemente dalla loro volontà, è riconosciuta l’indennità mensile denominata NASpI che sostituisce i trattamenti previsti dall’art. 2 della legge n. 92/2012, mentre ai lavoratori con rapporto di collaborazione è riconosciuta l’indennità DIS-COLL già prevista dalla legge n. 92/2012.

Un’ulteriore misura, denominata ASDI, è prevista per i lavoratori che abbiano fruito della NASpI per l’intera sua durata. Altro strumento di politica attiva è il c.d. assegno individuale di ricollocazione, la cui operatività è subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’ANPAL, riconosciuto a coloro che sono già percettori della NASpI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi.

Anche la normativa regionale, nello specifico la Regione Lazio, è intervenuta per disciplinare il c.d. contratto di ricollocazione che si differenzia dall’assegno di ricollocazione (ancora non operativo) per taluni aspetti come, ad esempio, l’individuazione della platea dei destinatari (in relazione alla ricorrenza del requisito della percezione della NASpI).

Tuttavia, tale contratto, in quanto finalizzato a fornire un’assistenza qualificata per l’inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all’obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte, non può essere assimilato a misure di sostegno al reddito e, quindi, le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione non sono annoverabili nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione.

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