Home Lavoro e Previdenza Il contratto dei collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti co.co.co.)

Il contratto dei collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti co.co.co.)

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Dal 25 giugno scorso i datori di lavoro/committenti non potranno più fare ricorso ai contratti co.co.pro. in quanto sono venute meno tutte le norme che regolano tale istituto (art. 61 – 69-bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Restano ancora in piedi quelle già in essere alla suddetta data fino alla loro naturale scadenza.

A partire dalla suddetta data i nuovi rapporti non potranno essere più formalizzati come contratti a progetto ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c..

Come redigere un contratto di co.co.co.?

Alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act è bene specificare, innanzitutto, che il contratto deve avere la forma scritta o comunque che abbia la forma di un incarico formale da parte del committente e che lo stesso dev’essere accettato dal collaboratore.

Elementi essenzionali

Gli elementi essenziali che compongono il contratto sono i seguenti:

  1. Dati anagrafici;
  2. Premesse;
  3. Costituzione del rapporto e oggetto del contratto;
  4. Durata;
  5. Corrispettivo e rimborso spese;
  6. Recesso anticipato e preavviso;
  7. Modalità si svolgimento dell’attività;
  8. Patto di esclusiva (qualora previsto);
  9. Certificazione del contratto;
  10. Sicurezza sul lavoro;
  11. Riservatezza e responsabilità;
  12. Norme finali.

Vediamoli nello specifico.

1.  Dati Anagrafici

Se il committente è un’impresa dovrà necessariamente indicare il numero di iscrizione alla CCIAA, la propria posizione Inps e Inail. Se il committente è una società o associazione sportiva dilettantistica, dovrà indicare specificatamente la Federazione affiliata (con numero e data di iscrizione) oppure l’iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto da CONI (con numero e data di iscrizione). Se il committente è un professionista dovrà indicare la propria iscrizione alla CCIAA (con data e numero) oppure l’iscrizione all’Ordine professionale (con data e numero).

2. Premesse

La “premessa” nel contratto di collaborazione riveste carattere essenziale. Il committente e il collaboratore, oltre ad identificarsi, dichiarano sostanzialmente qual è l’oggetto del contratto, vincolandosi, ognuno per proprio conto, a rispettarlo in tutte le sue parti che lo compongono.

Il committente dovrà specificare:

  • il settore in cui opera la ditta/società/professionista;
  • l’attività svolta;
  • l’oggetto sociale;
  • i processi lavorativi;
  • l’interesse di avvalersi della collaborazione autonoma, in regime di una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3 c.p.c., di un soggetto che abbia maturato, una significativa esperienza nel settore, e sia in possesso delle indispensabili conoscenze e competenze, per lo specifico interesse che intende raggiungere e conseguire.
  •  che il collaboratore provvederà alla iscrizione alla Gestione separata INPS in quanto suo obbligo.

Il collaboratore dovrà:

  • dichiarare di possedere le conoscenze e le competenze necessarie per assicurare efficacemente l’adempimento degli obblighi e assunti con il contratto (allegando il proprio CV);
  • dichiarare di essere disponibile a collaborare con il committente, in forma coordinata e continuativa senza vincoli di dipendenza, in adempimento al contratto;
  • dare atto che il committente gli ha fornito tutte le opportune informazioni per potere correttamente eseguire gli obblighi assunti;
  • dichiarare di essere disponibile a realizzare l’incarico affidatogli in modalità di gestione autonoma e senza vincoli di subordinazione nel rispetto delle esigenze di coordinamento con il committente.

Nella “parte finale delle premesse”, dovrà essere specificato che “la co.co.co. non rientra nel campo delle collaborazioni organizzate dal committente, disciplinate dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, in quanto non consiste in una prestazione nella quale sussistano, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:

  • esclusivamente personale;
  • continuative;
  • le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempo e al luogo di lavoro”.

3. Costituzione del rapporto e oggetto del contratto

Dopo le premesse, le Parti costituiscono materialmente il rapporto di lavoro e l’oggetto del contratto, il committente conferisce l’incarico al collaboratore (come sopra individuato) e il collaboratore accetta l’incarico.

4. Durata

Le Parti indicano la “data di inizio” e la “durata del contratto” specificando se in mesi o anni oppure la data di scadenza dello stesso.

5. Corrispettivo e rimborso spese

Dovrà essere indicato il Corrispettivo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute, nella misura e nei tempi specificati, indicando anche le modalità di pagamento. Il rimborso spese spetta per le sole spese documentate relative a trasferte al di fuori del comune dove la stessa ha sede, nonché ogni altra spesa inerente cui il collaboratore incorra per l’esecuzione dell’attività purché espressamente concordata e condivisa.

6. Recesso anticipato e preavviso

Il contratto deve prevedere la possibilità di “recesso anticipato e preavviso”, che deve essere manifesto in forma scritta, indicando quanti giorni prima dovrà essere comunicato il preavviso all’altra parte ed il corrispettivo spettante per il recesso anticipato.

7. Modalità di svolgimento dell’attività

Richiamando le caratteristiche tipiche del contratto co.co.co. (ex art. 409 c.p.c.), dovrà essere specificato che il collaboratore svolgerà l’attività in maniera effettivamente del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di pertinenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare, fermi restando il necessario coordinamento con l’organizzazione e l’attività del committente e la continuità della prestazione.

L’attività sarà svolta dal collaboratore con la necessaria diligenza e la dovuta perizia, in conformità alle indicazioni fornite dal committente e in modo da salvaguardarne in ogni caso gli interessi e le finalità.

Il coordinamento sull’esecuzione della prestazione lavorativa, non potrà mai assumere forme tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della collaborazione.

Le parti potranno concordare ulteriori o differenti forme e modalità di coordinamento che si mostreranno meglio adattabili, fermo restando la necessaria autonomia del collaboratore.

Il contratto dovrà indicare il referente al quale il collaboratore rivolgerà ogni richiesta comunicazione o proposta sull’attività.

Il collaboratore al fine di eseguire i compiti e gli incarichi affidati: Potrà svolgere l’attività, d’intesa con il committente e su richiesta del collaboratore, avendo accesso nei locali aziendali del committente (indicando dove sono situati), oppure potrà svolgerà l’attività presso propri locali (indicando dove sono situati).

Il collaboratore potrà inoltre utilizzare mezzi e attrezzature proprie o messe a disposizione dal committente in quest’ultimo caso sotto la propria direzione ed esclusiva responsabilità.

Il Committente non potrà esigere dal collaboratore prestazioni diverse né ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto del contratto e dovrà astenersi da qualsiasi ingerenza in merito alle modalità di esecuzione della prestazione, essendole totalmente impedito l’esercizio di ogni potere direttivo e disciplinare.

8. Patto di esclusiva

In alcuni contratti, è possibile inserire anche un “patto di esclusiva”, mediante il quale il collaboratore si impegna, per tutta la durata del contratto, a svolgere l’attività esclusivamente a favore del committente e a non prestare la propria collaborazione, direttamente, anche occasionalmente, a favore di terzi, anche se non in concorrenza con il committente.

9. Certificazione del contratto

La “certificazione del contratto” conferma la sua esatta qualificazione e la corretta disciplina normativa ed economica adottata.

10. Sicurezza sul lavoro

Come per ogni istituto contrattuale, il committente/datore di lavoro deve rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), pertanto:

  • il committente, darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e comunicherà al collaboratore le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza;
  • il collaboratore, prende atto del DVR, con particolare riguardo a quelli inerenti l’attività affidata, e si impegna ad attenersi alle prescrizioni e alle direttive di prevenzione e protezione segnalate e comunicate.

11. Riservatezza e responsabilità

Penultimo elemento riguarda la “riservatezza e responsabilità” in capo al collaboratore. Quest’ultimo, in pratica, deve impegnarsi a non rilevare, per tutto il periodo di durata del rapporto con il committente, informazioni e dati di qualsiasi natura acquisti o comunque resi accessibili in occasione del rapporto di collaborazione e a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio del committente anche dopo il periodo successivo alla cessazione della collaborazione. Tra le responsabilità invece, bisogna indicare che il collaboratore sarà ritenuto responsabile in caso di ritardi o anomalie nella realizzazione dell’attività.

12. Norme finali

Tra le “clausole finali”, oltre alla firma delle parti, mediante la quale il collaboratore dichiara di accettare integralmente ed espressamente gli articoli relativi all’obbligo di riservatezza, patto di esclusiva, alla durata e alla estinzione del contratto, alle clausole finali, è necessario allegare: l’informativa sulla privacy; il CV del collaboratore; la copia del DVR.

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8 feb 2016 I Chiarimenti ministeriali post Jobs Act ai Co.co.co. Il Ministero del lavoro, con la circolare 1 febbraio 2016 n. 3, fornisce i primi chiarimenti …
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