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Delibera impugnata da chi resta socio

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La Cassazione, nella sentenza del 27 ottobre 2014, n. 22784, ha ribadito taluni importanti principi in tema di legittimazione all’impugnazione delle delibere delle spa che appare opportuno ricapitolare.

Si sottolinea, in primo luogo, come l’azione di annullamento, disciplinata dall’art. 2377 c.c., presupponga, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia. Come precisato dalla Cassazione n. 26842/2008, infatti, le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono essere presenti in entrambi i ricordati momenti.

Di conseguenza, il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell’essere l’attore socio della società convenuta impedisce al giudice di pronunciare l’ eventuale annullamento della deliberazione assembleare impugnata, perché è venuto altresì meno il potere dell’attore di intervenire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, e perciò anche, attraverso l’annullamento di quella deliberazione, il potere d’incidere sugli effetti che essa ha prodotto (o è ancora in grado di produrre) nella sfera della società e di imporre eventualmente agli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti. A tale regola fa eccezione l’ipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo all’impugnante sia diretta conseguenza della deliberazione assembleare contestata (cfr. anche Cass. n. 21889/2013).

 

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