Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. |
INDICE
Premessa
1. Natura dell’esonero contributivo.
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
3. Rapporti di lavoro incentivati.
4. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
5. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.
6. Contratto di somministrazione.
7. Datori di lavoro agricoli.
7.1. Lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti.
7.2. Operai agricoli.
8. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione.
9. Assetto e misura dell’incentivo.
10. Codifica datori di lavoro UniEmens.
11. UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.
12. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione sezione <PosContributiva> per l’assunzione di dirigenti e/o impiegati.
13. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag.
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva.
15. Istruzioni contabili.
Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 -181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) ha riproposto, sebbene con misura e durata diverse, l’esonero – già previsto dalla Legge di stabilità 2015 – dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Inoltre, per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.
1. Natura dell’esonero contributivo.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016 è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta pertanto idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che la disciplina del predetto incentivo non sia sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Hanno accesso alla fruizione dell’esonero in oggetto gli enti pubblici economici e gli altri soggetti indicati nell’ambito della circolare n. 178/2015 (par. 1, ultimo periodo), nonché i datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
Per una completa disamina dei datori di lavoro ammessi a fruire dell’incentivo in questione si rinvia alle circolari n. 17/2015 e 178/2015 relative all’esonero triennale previsto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
3. Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico.
Per una completa disamina dei rapporti di lavoro incentivati, si rinvia alle circolari n. 17/2015 e 178/2015 relative all’esonero triennale previsto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
4. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo stigmatizzati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dall’art. 1, comma 178, della Legge di stabilità 2016.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;
4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto da ultimo stabilito dalla lettera a), dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, in base al quale l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Come già ampiamente evidenziato nella circolare n.17/2015, alla quale si rimanda per le casistiche esemplificative, anche nell’ipotesi dell’esonero contributivo previsto dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016, l’intento legislativo di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato fa sì che le disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2016 acquisiscano una natura speciale ed, in quanto tali, prevalgono sul principio generale sancito, da ultimo, dall’art. 31, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n.150/2015.
Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016 a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto – da ultimo – dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Si ricorda, infine, che la condizione ostativa dell’art. 31, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 150/2015 non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999 per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2016 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Venendo, infine, ai vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2016, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo biennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente,[1] si osserva come l’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla norma in esame;
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014. Difatti, in forza delle previsioni del più volte citato comma 178, ”L’esonero … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
5. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.
Come sopra chiarito, la fruizione dell’esonero contributivo biennale può essere riconosciuta per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 178, legge n. 208/2015).
In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
- la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
- analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- non si ha diritto alla fruizione dell’esonero laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
- come già previsto per l’esonero triennale dagli interpelli n. 30 del 2015 e n. 4 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo esonero può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico (si rinvia, sul punto al messaggio n. 459/2016);
- come già previsto per l’esonero triennale dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, il nuovo esonero non può, invece, essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016).
Si precisa, inoltre, che, in base al disposto dell’art. 1, comma 181, della legge 208/2015, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, si evidenzia che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
6. Contratto di somministrazione.
Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
In applicazione del principio di cumulo stabilito dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 178, della Legge di stabilità 2016, primo fra tutti la condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.
Pertanto, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, è possibile fruire dell’esonero contributivo biennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero. A titolo di esempio, come già illustrato nella circolare n. 17 del 2015, si consideri la seguente situazione:
– l’agenzia di somministrazione Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2016, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;
– il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2016 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi);
– qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 22 mesi, corrispondenti alla differenza fra 24 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
7. Datori di lavoro agricoli.
In virtù della previsione di cui al comma 179 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, a decorrere dal primo gennaio 2016, l’esonero contributivo in oggetto, nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato – di impiegati e/o dirigenti nonché di operai, effettuate dai datori di lavoro del settore agricolo può essere riconosciuto alle condizioni di seguito illustrate previa la preliminare verifica della disponibilità delle risorse specificamente stanziate.
7.1. Lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti.
L’esonero contributivo, nelle ipotesi di assunzioni di impiegati e dirigenti, è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 179 lettera a) del più volte citato articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 pari a:
– 1,1 milioni di euro per l’anno 2016;
– 2,8 milioni di euro per l’anno 2017;
– 1,8 milioni di euro per l’anno 2018;
– 0,1 milioni di euro per l’anno 2019.
I datori di lavoro agricoli che intendano fruire del beneficio in oggetto per l’assunzione di impiegati e/o dirigenti, devono, pertanto, inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta della fruizione dell’incentivo.
Il modulo telematico si compone di due distinte sezioni: nella prima sezione, l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse ed, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Nella seconda sezione, l’utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato.
L’inosservanza del termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda, ferma restando la possibilità per i datore di lavoro di presentare un’altra domanda. L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente, nonché a rilasciare, nel caso di esito positivo, l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y.
L’esonero è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, non sono prese in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Si specifica, al riguardo, che in caso di rapporti di lavoro part-time, al fine di impegnare le risorse stanziate anche per le ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria, l’importo accantonato in sede di richiesta dell’agevolazione è pari all’importo massimo riconoscibile dell’esonero.
Resta a carico del datore di lavoro, in sede di fruizione dell’esonero, l’obbligo di proporzionare l’ammontare della contribuzione esonerabile alla effettiva percentuale di part-time caratterizzante il rapporto.
La riparametrazione della quota di contribuzione esonerabile deve essere effettuata a cura del datore di lavoro anche nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – nonché nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time.
La domanda di fruizione dell’incentivo per l’assunzione di impiegati e dirigenti da parte dei datori di lavoro agricoli deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BIEN-AGRI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
7.2 Operai agricoli
In caso di nuove assunzioni di operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 179 lettera b) dell’articolo 1, legge 208/2015, che sono pari a:
– 1,6 milioni di euro per l’anno 2016;
– 8,8 milioni di euro per l’anno 2017;
– 7,2 milioni di euro per l’anno 2018;
– 0,8 milioni di euro per l’anno 2019.
I lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
– non risultare occupati nel corso dell’anno 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– non risultare iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Per accedere all’incentivo di cui al comma 179 lettera b) è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza che dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2016” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS.
Il modulo telematico, le modalità di compilazione dello stesso e le relative tempistiche sono le medesime già descritte al precedente punto 7.1.
L’Istituto, effettuati, mediante i propri sistemi informativi centrali, i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero, provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo visualizzabile dall’utente e, in caso di esito positivo, a rilasciare apposito codice di autorizzazione (C.A.) denominato E6.
Si ribadisce che il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è regolato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze. Nel caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 179 lettera b), valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.
8. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione.
L’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2016, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.
In proposito, come già previsto per l’esonero triennale introdotto dalla Legge n. 190/2014 per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015, si conferma che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Sul punto, si fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato – mediante comportamenti univoci – il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto ed iniziato a fruire dell’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L.223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero biennale.
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a differenza dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori ai sensi del citato decreto è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art.31, comma 1, lettera a), decreto legislativo 150/2015;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015 (cfr. circ. n. 194/2015), al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. A differenza dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità, la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla L.92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera a), decreto legislativo 150/2015;
d) l’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.
In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui alla presente circolare esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016, effettuano nuove assunzioni o trasformazioni con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2016 unitamente all’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, purché il nuovo rapporto sia a tempo pieno.
Sul piano operativo, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 178/2015, che per godere dell’incentivo di natura economica previsto dall’art. 8, comma 4, della legge 223/1991, unitamente all’esonero triennale, è necessario che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla Sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> “MOBI” .
In forza della previsione secondo cui l’esonero biennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, si fa, infine, presente che l’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’articolo 1, comma 179, della legge di stabilità 2016 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.
Pertanto, in applicazione del principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988.
9. Assetto e misura dell’incentivo.
L’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
– come espressamente previsto dal comma 178 della legge n. 208/2015, dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
– del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Vanno inoltre escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015, si precisa che non sono soggette all’esonero contributivo biennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale. Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. – l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 24 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
L’esonero consiste nella misura del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.
10. Codifica datori di lavoro UniEmens sezione <PosContributiva>.
I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo significato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”. Detta richiesta andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
La richiesta dovrà essere inoltrata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.
La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
I datori di lavoro con obbligo di iscrizione dei lavoratori assunti alle gestioni pensionistiche pubbliche, che intendono accedere al beneficio e non hanno accesso alla funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, dovranno inoltrare alla casella PEC della Direzione Centrale Entrate la richiesta di “Esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti” prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
11. Datori di lavoro UniEmens sezione <PosContributiva>. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BIEN” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L446” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
- con il codice “L447” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:
- <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L702” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
- <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M305” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale, all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:
- indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 1M (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015);
- valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 1M senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
12. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione sezione <PosContributiva> per l’assunzione di dirigenti e/o impiegati.
I datori di lavoro agricoli che siano stati preventivamente autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni di dirigenti e/o impiegati esporranno, a partire dal flusso UniEmens di aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BIAG” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L448” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
- con il codice “L449” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:
- <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L703” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
- <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M306” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
13. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag.
Il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
- per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
- nel campo CODAGIO, il valore “E6”.
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio.
Il citato codice di autorizzazione (C.A.) E6 sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
La modalità di compilazione del flusso DMAG sopra descritta sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di competenza I trimestre 2016.
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva.
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2016, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <imponibile> e l’elemento <contributo> della gestione pensionistica dell’elemento <D0_DenunciaIndividuale> della sezione <PosPa>. In particolare, si precisa che nell’elemento <contributo> della <GestionePensionistica> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
I datori di lavoro che fruiscono del beneficio devono valorizzare nell’ambito della gestione pensionistica all’interno di <D0_DenunciaIndividuale>, l’elemento <RecuperoSgravi>, come di seguito rappresentato.
<RecuperoSgravi>
<AnnoRif> | AAAA |
<MeseRif> | MM |
<CodiceRecupero> | “6” Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208” |
<Importo> | ≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12) |
In proposito, si ricorda come già rappresentato nella circolare n.178/2015 riguardo l’assetto e la misura dell’esonero, che l’agevolazione non concerne né la contribuzione ai fini del TFS/TFR (INADEL, ENPAS) né l’assicurazione sociale vita (gestione ENPDEP).
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 8,90 corrispondente al massimale annuo suddiviso per 365 (€3250,00/365).
I datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici devono fruire del beneficio prioritariamente in relazione ai contributi relativi alle gestioni pensionistiche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) nei limiti della quota a carico del datore di lavoro e, solo in caso di successiva capienza in ordine al massimale mensile, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS, per la quota residua, rispettando il limite complessivo mensile di € 270,83 secondo le specifiche modalità operative indicate nei precedenti punti.
Si ricorda che per i rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
UniEmens Lista PosPA. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero per periodi retributivi gennaio, febbraio e marzo 2016.
I dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a marzo 2016, potranno essere esposti nelle denunce relative ai periodi retributivi di aprile e maggio 2016 valorizzando, secondo le modalità sopra indicate, tanti elementi quanti sono i periodi retributivi per i quali è necessario esporre i dati relativi all’esonero, avendo cura di indicare nell’elemento <MeseRif> il valore corrispondente al mese relativo al periodo retributivo di riferimento dell’esonero.
<RecuperoSgravi>
<AnnoRif> | 2016 |
<MeseRif> | MM (può assume valori da 01 a 12 ma in ogni caso deve essere minore o uguale al valore indicato in riferimento ad MM nell’elemento <AnnoMeseDenuncia> di Azienda |
<CodiceRecupero> | “6” Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208” |
<Importo> | ≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12) |
UniEmens Lista PosPA. Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi indicando, nell’elemento <CodiceRecupero>, il valore “7”, avente il significato di “Eccedenza Mensile Esonero contributivo Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ” fermo restando la soglia massima di esonero contributivo da determinare in funzione dell’anno di riferimento e del mese di liquidazione delle retribuzioni.
Sostituzioni dati indicati in precedenti denunce contributive Lista PosPA.
Nel caso in cui sia necessario modificare i dati relativi al beneficio relativo all’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 indicati nelle denunce trasmesse in precedenza, è necessario elaborare, secondo le consuete modalità dei V1 causale 5, tenendo conto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti per la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>, avendo cura di valorizzare, altresì, l’importo indicato nella precedente denuncia individuale (E0, V1 causale 2) in corrispondenza del <CodiceRecupero> “8“ Esonero contributivo soglia mensile art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 valore dichiarato in precedente denuncia”.
Quantificazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Lista PosPA.
I dati sopra esposti nell’UniEmens, ListaPosPA determineranno una riduzione degli importi a credito dell’Istituto discendenti dai valori indicati nelle denunce dai datori di lavoro autorizzati ad usufruire dell’esonero in esame.
Esempi di compilazione denunce contributive mensili relative ai benefici nell’ambito della gestione dipendenti pubblici.
L’allegato 2 contiene gli esempi di compilazione delle denunce contributive mensili relative ai benefici nell’ambito della gestione dipendenti pubblici.
15. Istruzioni contabili.
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo oggetto della presente circolare, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il cui onere è posto a carico dello Stato, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive):
GAW37149 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
GAW37151 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo, per le assunzioni di lavoratori con qualifica di dirigenti e impiegati, effettuate nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 179, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
GAW37152 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 179, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ai nuovi conti GAW37149 e GAW37151, gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite, rispettivamente, nei precedenti paragrafi n. 11 (valorizzate nel flusso UNIEMENS con i codici causale “L446”, “L447” (valido per gli arretrati) e “L702” (per gli importi che eccedono il massimale mensile)) e n. 12 (in relazione ai codici causale “L448”, “L449” (valido per gli arretrati) e “L703” (per gli importi che eccedono il massimale mensile)).
In particolare, il citato conto GAW37149 dovrà essere utilizzato anche per la rilevazione contabile di sgravi di oneri contributivi ai datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso UNIEMENS, sezione ListaPosPA (cfr. istruzioni di cui al paragrafo 14). In questo caso, la contabilizzazione del beneficio verrà effettuata a cura della Direzione generale.
Il conto GAW37152, invece, verrà movimentato dalla procedura automatizzata di contabilizzazione prevista per i lavoratori agricoli dipendenti (cfr. istruzioni operative di cui al paragrafo 13).
Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso UNIEMENS con i codici causale “M305” e “M306”, nonché per il recupero di sgravi concessi indebitamente ai datori di lavoro del settore agricolo, si istituisce l’ulteriore conto della gestione GAW:
GAW24149 – Entrate varie-recuperi e reintroiti di sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vicario | ||
Vincenzo Damato |