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La sostituzione della caldaia consente di usufruire del bonus mobili

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Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Con la circolare n. 11/E del 2014 (§ 5.1), in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 3/E del 2016 (§ 1.5), ha precisato che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.

2 Commenti

  1. Salve, la circolare afferma che la sostituzione della caldaia consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.
    Per quanto sia piuttosto ragionevole immaginare che una caldaia nuova sia più efficiente di una che aveva 15 anni, come si fa a dimostrare che la nuova caldaia garantisca dei risparmi energetici rispetto alla situazione precedente? (Non ho più documentazione della vecchia caldaia)
    Secondo lei potrebbe bastare una dichiarazione del tecnico che negli anni ha fatto i bollini blu, che attesti la migliore efficienza energetica del nuovo impianto?
    Grazie, un cordiale saluto.

    • Il chiarimento dell’A.d.E. puntualizza che la sostituzione della caldaia (per il risparmio energetico), consente di usufruire del bonus arredi, in quanto costituisce intervento di manutenzione straordinaria. Ovviamente la sostituzione della caldaia deve rispettare i requisiti della norma sul risparmio energetico (https://www.studiorussogiuseppe.it/i-bonus-edili-prorogati-per-il-2016/). L’attestazione del risparmio energetico la dovrà effettuare un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, perito industriale, agronomo o perito agrario), che si occuperà anche di trasmettere la pratica all’ENEA. Per la sostituzione della caldaia a pompa di calore è sufficiente la dichiarazione del produttore. Si affidi comunque ad un tecnico, in quanto sarà comunque necessario inviare la pratica all’ENEA. Saluti

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