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Avviso di accertamento società cancellata Registro Imprese

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La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 7206/46/14, ha precisato che l’avviso di accertamento rivolto nei confronti di una società di persone precedentemente cancellata dal Registro delle Imprese è inesistente. Ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento autonomi notificati ai soci e relativi alla tassazione per trasparenza degli utili imputati alla società estinta.


L’avviso di accertamento nei confronti della società cancellata e fallita entro l’anno va notificato ai soci e non può essere configurato soggetto passivo tributario il curatore fallimentare relativo alla società estinta e fallita entro un anno. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1689/2022.


“Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente” a seconda che, ‘pendente societate, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali’

Ordinanza 9 gennaio 2024 n. 753

 

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