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L'abitazione principale non paga la TASI

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La legge di Stabilità 2016 ha eliminato l’abitazione principale dal campo di applicazione della TASI. Ciò sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. In sostanza, mentre risultano sostanzialmente allineate le disposizioni esonerative ai fini IMU e ai fini TASI dettate per le abitazioni principali, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continuano invece ad essere dovute sia la TASI sia l’IMU.

La manovra fiscale, contenuta nella legge di Stabilità per il 2016, ha delineato il nuovo presupposto impositivo della TASI, vale a dire “il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

La norma è di particolare rilievo in quanto, oltre ad uniformare le disposizioni esonerative per le abitazioni principali ai fini TASI a quelle stabilite ai fini IMU, opera un rinvio alle definizioni di abitazione principale contenute nell’art. 13, D.L. n. 201/2011.

Ne consegue che anche ai fini TASI l’esenzione si estende alle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, vale a dire:

  • all’immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché (come previsto dalla legge di Stabilità 2016) a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • all’ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • agli immobili posseduti dal personale in servizio permanente appartenente a specifiche Forze armate;
  • (ove deliberato dal comune) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il legislatore ha integrato inoltre il testo normativo con una disposizione diretta a disciplinare l’ipotesi in cui è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. La nuova norma, prevede, infatti, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale – escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – quest’ultimo non è tenuto più al pagamento della TASI, mentre il possessore (il proprietario) versa il tributo nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015 (una percentuale compresa tra il 70% e il 90%).

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