L’articolo 28-quater D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. (si tratta delle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A.), non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.
Il termine di notifica delle cartelle di pagamento che consentono di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A. è il 31 dicembre 2014 ed il termine ultimo per effettuare la compensazione è il 31 dicembre 2015.
Il ruolo scaduto e non pagato dev’essere pari o inferiore al credito certificato e che quest’ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un istituto di credito.
L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito non ancora incassato verso l’ente pubblico. I crediti commerciali possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l’istanza di certificazione degli stessi.
L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica.
La certificazione non può essere richiesta agli enti locali commissariati, agli organi costituzionali, agli enti pubblici economici, alle società a partecipazione pubblica.
Per attivare la compensazione con un ruolo, la certificazione va presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea ovvero vanno presentati in Equitalia il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione di pagamento. Il credito verso l’ente pubblico utilizzato parzialmente per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali:
- la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti. Si ricorda che l’articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973 prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso (senza alcun vincolo temporale legato al termine di notifica dell’atto);
- la cessione del credito commerciale ad un istituto di credito.