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I requisiti per accedere alla NASpI nel 2025

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La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto una nuova regola, in vigore dal 1° gennaio 2025, per i lavoratori che si dimettono da un impiego a tempo indeterminato e, successivamente, vengono licenziati da un altro lavoro. In queste circostanze, per ottenere l’indennità NASpI, il lavoratore dovrà dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contributi durante il secondo rapporto di lavoro.

Questa novità si aggiunge alle regole già esistenti, che prevedono l’accesso alla NASpI solo per chi si trova in stato di disoccupazione involontaria e ha accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti il licenziamento.

Condizioni per ottenere la NASpI

Per beneficiare della NASpI, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria. Ciò esclude chi termina il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per accordi consensuali, salvo alcune eccezioni.

Lo stato di disoccupazione si verifica nei seguenti casi:

  • licenziamento individuale per giusta causa o per motivi oggettivi o soggettivi;
  • licenziamento disciplinare;
  • licenziamento durante il periodo di prova;
  • licenziamento collettivo;
  • interruzione del contratto di apprendistato a seguito di decisione del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

Sono ammessi alla NASpI anche i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni della madre lavoratrice durante il periodo di maternità;
  • dimissioni del padre lavoratore entro il primo anno di vita del figlio, dopo il congedo di paternità obbligatorio;
  • risoluzione consensuale del rapporto attraverso la procedura di conciliazione obbligatoria presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in caso di licenziamento per motivi oggettivi in aziende soggette alla tutela reale.

Se un lavoratore si dimette nel 2025, ottiene un nuovo impiego e viene poi licenziato nello stesso anno, dovrà dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra l’assunzione e il licenziamento.

Calcolo delle 13 settimane di contribuzione

Le settimane di contribuzione valide includono tutte quelle retribuite, purché la retribuzione complessiva annuale superi i minimali settimanali. Sono considerati utili:

  • i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale;
  • i periodi lavorativi svolti in Paesi dell’UE o in Stati con accordi bilaterali;
  • le assenze per malattia dei figli (fino a 5 giorni l’anno).

Non sono invece utili i periodi di:

  • lavoro in Paesi senza accordi bilaterali;
  • malattia o infortunio con integrazione salariale;
  • cassa integrazione;
  • permessi per assistere familiari con handicap grave;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche o sindacali.

Nel caso di periodi neutri (ad esempio, malattia o congedi), questi vengono esclusi dal calcolo e possono estendere il quadriennio di osservazione. Tuttavia, i periodi di disoccupazione non contribuiscono a prolungare il quadriennio, ma ne interrompono la ricostruzione.

Secondo recenti chiarimenti dell’INPS, se non è presente retribuzione imponibile (ad esempio, in caso di cassa integrazione a zero ore), si può utilizzare la contribuzione figurativa per calcolare la NASpI. In tali casi, non si applica il meccanismo di neutralizzazione e il periodo di osservazione non viene esteso.

Assenze ingiustificate

Dal 12 gennaio 2025, con l’entrata in vigore del “Collegato lavoro”, sono previste nuove regole sui contratti. In particolare, se un lavoratore accumula 15 giorni di assenza ingiustificata (o il massimo previsto dal contratto collettivo), il datore di lavoro può segnalarlo all’Ispettorato del lavoro. Se la segnalazione è confermata, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, che perde il diritto alla NASpI.

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