L’articolo 1, comma 1, del Dl 113/ 2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1. del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr del 17 maggio 2024. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
La comunicazione integrativa
La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. L’invio della comunicazione integrativa è effettuato utilizzando il software apposito “Zes unica integrativa”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Successivamente, alla presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Utilizzo del credito d’imposta
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione. L’agevolazione fiscale risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello.
Controlli antimafia
Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.