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AUMENTO DELLE SANZIONI PER IL LAVORO IRREGOLARE

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Il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19  ( cd. PNRR-bis) ha introdotto importanti modifiche in materia di sanzioni per il lavoro nero, aumentandole del 30% rispetto al passato a seconda della durata del periodo di lavoro irregolare.

Fino al 1° marzo 2024  le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, erano le seguenti:

  • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Dal 2 marzo 2024 , con l’entrata in vigore del Decreto Legge 19 /2024 , gli importi sono aumentati come segue:

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Sono inoltre previste maggiorazioni del 20% :

  • in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti ;
  • in caso di impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno ;
  •  minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
  • beneficiari di misure di sostegno all’inclusione.

DIFFIDA E SANZIONE RIDOTTA

Inoltre, si sottolinea l’importanza della procedura di diffida, che permette ai datori di lavoro inadempienti di beneficiare di una sanzione ridotta, a patto di regolarizzare la situazione del lavoratore irregolare entro 120 giorni dalla notifica del verbale di infrazione, instaurando un rapporto di lavoro subordinato della durata non inferiore a 90 giorni, alternativamente con:

– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;

– contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi.

La legge introduce inoltre specifiche disposizioni per i casi di lavoro nero già regolarizzato spontaneamente dal datore di lavoro prima di eventuali controlli, escludendo la maxisanzione se viene dimostrata la volontà di adeguarsi alle normative vigenti in materia di lavoro e contributiva. Tale esclusione si applica anche nei casi di differente qualificazione del rapporto di lavoro, purché siano stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE

Si ricorda che l’illecito punito  con maxisanzione è l’utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione che, ai sensi dell’art.  9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente.

CASI DI ESCLUSIONE 

Si sottolinea che il   requisito necessario che richiama l’applicazione della maxisanzione è quello della subordinazione: previsto dall’art. 2094 c.c., escludendo le prestazioni lavorative che rientrano  nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare.

La maxisanzione per il lavoro autonomo occasionale, alla luce delle recenti novità in materia di  comunicazione preventiva, potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali “che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e  previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione”.

SANZIONI AGGIUNTIVE PER L’UTILIZZO DEI CONTANTI

Sono previste ulteriori sanzioni per chi impiega personale “in nero” e lo retribuisce in contanti:

  • la maxisanzione per lavoro nero,
  • quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).

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