Nell’ultima versione della bozza decreto lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio è presente un incentivo che riguarda le assunzioni di giovani under 30, che non studiano e non lavoro (cd. NEET) che siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, gestito dal Ministero del lavoro, in attuazione dell’iniziativa europea Garanzia Giovani.
L’incentivo consiste in un contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Questo significa che l’importo potrà variare di mese in mese seguendo gli eventi che comportino indennità Inps.
Ad esempio, se una lavoratrice neoassunta, nel periodo di applicazione dell’agevolazione, entra in maternità obbligatoria, il datore di lavoro si vedrà ridotto l’aiuto. |
Tipologie contrattuali
Sono agevolate le assunzioni con:
- contratto a tempo indeterminato anche in somministrazione;
- contratto di apprendistato;
- effettuate tra il 1° giugno al 31 dicembre dell’anno 2023.
Resta escluso il lavoro domestico.
Durata e cumulabilità
L’agevolazione ha una durata di 12 mesi ed è cumulabile con gli esoneri contributivi in vigore (ad es. l’esonero triennale art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197); in tal caso, tuttavia, la percentuale del contributo ottenibile scende al 20 per cento.
Dal tenore della norma, l’incentivo non trova applicazione in caso di stabilizzazione di rapporti già instaurati.
Il decreto non prevede la stringente condizione per cui il soggetto da assumere non debba mai aver avuto rapporti di lavoro stabili in precedenza, fatto salvo il caso del cumulo.