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Bonus ristrutturazioni, devo essere in regola con il pagamento dell’IMU?

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Tra i documenti da conservare, riportati nella guida dell’Agenzia delle Entrate (rif.to pag. 20) e che devono essere esibiti a richiesta dell’ufficio, vi sono le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta.

Quindi alla domanda: “devo essere in regola con il pagamento dell’IMU per usufruire delle detrazioni fiscali”, la risposta è senza dubbio, SI!

Questi i documenti da conservare (indicati nella guida).

I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:

 domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito

ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta

 delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di
ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali

 dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

 abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Fonte: Guida Ade

Bonus facciata

Per il bonus facciate la guida dell’Agenzia delle Entrate, tra i documenti da conservare indica:

– la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
– le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
– la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Anche per i superbonus 110%?

Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nella circolare 30E del 2020, tra i documenti richiesti per la fruizione del Superbonus 110%, non è richiesta l’esibizione della ricevuta di pagamento dell’Imu sull’immobile oggetto di agevolazione.

Pertanto la detrazione è prevista a prescindere dal fatto che il contribuente abbia o meno delle pendenze con il fisco.

E per l’Ecobonus?

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate relativa all’Ecobonus, tra i documenti da conservare non è presente la ricevuta di pagamento dell’IMU, che invece viene richiesta solo come prova dell’esistenza dell’edificio in sostituzione della certificazione di iscrizione in catasto.

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