l termine di presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta slitta al 1° ottobre per aggiornamenti sulla piattaforma telematica che le gestisce le richieste.
Dal 1° al 31 ottobre sarà, dunque, possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.
Il periodo previsto a regime è quello che va dal 1° al 31 marzo (vedi articolo “Al via la prenotazione del credito d’imposta sulla pubblicità“) ma il Dl “Sostegni bis”(1) ha prorogato i termini ed ha esteso la misura anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (vedi articolo “Nuovi contributi e benefici fiscali nel Dl “Sostegni bis”, già in vigore”).
Restano tuttavia valide le richieste effettuate nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021, ma potranno essere “sostituite”, inviandone una nuova.
Resta invariata la modalità di presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso un intermediario abilitato.
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(1) Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari: le novità introdotte dal decreto “sostegni bis”
Con l’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. decreto “sostegni bis”- convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
In sostanza, il “regime derogatorio” riguarda esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.
Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.