“L’operazione di “ripianamento” di debito attraverso l’erogazione di un nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un “pactum de non petendo ad tempus”.
Lo ha precisato la Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 1517 Anno 2021
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 25/01/2021
Trattandosi di mutuo di scopo, il cui contratto prevedeva la destinazione delle somme ad investimenti immobiliari, il «ricavato» non poteva essere utilizzato dal mutuatario, anche se in accordo con il mutuante, allo scopo specifico e programmatico di estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria.
Nel mutuo di scopo, il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, ma anche a realizzare lo scopo previsto; con assunzione di impegno che «interviene nel sinallagma contrattuale» e «assume rilievo causale nell’economia del contratto».
“L’utilizzazione delle somme difforme dal convenuto determina la nullità del contratto per mancanza originaria della causa”.