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Nuove soglie per l'omesso versamento dell'iva

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Tra le principali novità della Delega fiscale, approvata lo scorso 26 giugno dal Consiglio dei Ministri, c’è l’innalzamento della soglia di punibilità per l’iva a 200mila euro.

L’attuale art. 10 ter del D.Lgs. n.74/2000 prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi l’iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. In base al decreto l’omesso versamento dell’IVA dovrebbe avere conseguenze penali per importi superiori a duecentomila euro.È anche previsto un innalzamento delle soglie di punibilità per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 – dagli attuali cinquantamila euro d’imposta evasa si dovrebbe passare a centocinquantamila e il valore assoluto di imponibile evaso salirebbe a tre milioni contro gli attuali due milioni –, mentre il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) in futuro si dovrebbe configurare con un’imposta evasa superiore a cinquantamila euro e non più trentamila.
E’ stato poi introdotto un nuovo reato: ovvero il delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta che comporterà la reclusione da uno a tre anni per chiunque non presenta la dichiarazione del sostituto, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a cinquantamila euro.
Il decreto approvato dal CDM ha poi introdotto la possibilità di evitare di incorrere nei reati di ommesso versamento, dichiarazione infedele e indebita compensazione attraverso il meccanismo del ravvedimento prima dei controlli; quindi il ravvedimento comporterà l’estinzione dei predetti reati, a condizione che sia effettuato prima del controllo. Mentre l’adesione all’accertamento, la conciliazione e l’acquiescenza, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, consentirà uno sconto della pena fino alla metà e l’esclusione delle pene accessorie. Se poi è in corso una rateizzazione prima del dibattimento, è prevista la concessione di un termine non superiore a tre mesi per il pagamento del debito residuo. Le pene sono invece aumentate della metà se il reato fiscale è commesso da correo nell’esercizio di attività d’intermediazione.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

 

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