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Lavoratori impatriati: non sono cumulabili i periodi di lavoro e di studio

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti (Principio di diritto del 14-febbraio-2020-n.4) in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati, precisando che:

  • L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese. La citata disposizione è stata oggetto di recenti modifiche normative operate con l’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019. Le modifiche introdotte trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, per i contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020 (L’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione applicabile nel periodo d’imposta 2019, prevede che, al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento)
  • in base alla formulazione letterale della norma, ai fini del raggiungimento dei ventiquattro mesi fuori dall’Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno ventiquattro mesi;
  • con circolare n.17/E del 23 maggio 2017, è stato chiarito che relativamente all’attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi ventiquattro mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.

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