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Rivalutazione partecipazioni societarie e terreni

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Si ricorda che entro il prossimo 30 giugno, le persone fisiche che alla data del 1° gennaio 2015 detenevano quote di partecipazione in società non quotate e terreni, possono avvalersi della rivalutazione del costo di acquisto, pagando l’imposta sostitutiva.

La riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote e dei terreni è contenuta nella legge n. 190/2014 che ha purtroppo raddoppiato l’imposta sostitutiva, portandola rispettivamente dal 2% al 4% per le quote non qualificate e dal 4% all’8% per quelle qualificate.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.53/E del 27 maggio 2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni oggetto di precedente rivalutazione. Più precisamente si è occupata dei seguenti casi:

– perizia giurata in data posteriore a quella della compravendita;

– indicazione, nell’atto di vendita, di un valore inferiore a quello risultante dalla perizia giurata di stima.

Sul primo punto la Corte di Cassazione, con numerose pronunce, ha sostenuto che può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato “sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito…” (si richiamano, a tal proposito, l’ ordinanza 28 novembre 2013, n. 26714, nonché le ordinanze Sezione VI 14 maggio 2014, n. 10561; 17 ottobre 2013, n. 23660; 9 maggio 2013, n. 11062; 13 dicembre 2012, n. 22990 e la sentenza 30 dicembre 2011, n. 30729).

In considerazione dell’orientamento della Corte di Cassazione l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.53/2015 ha ritenuto che “devono considerarsi superate, sul punto, le indicazioni di prassi fornite in precedenza”, quindi ad oggi, pertanto, deve ritenersi che l’asseverazione della perizia giurata dopo la stipula del contratto di compravendita non possa inficiare sulla validità della rivalutazione effettuata.

Relativamente al secondo punto affinché il valore rideterminato possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Pertanto, qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato deve necessariamente indicarlo nell’atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore. In tal caso le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di perizia indicato nell’atto di trasferimento.

Nel caso in cui, invece, nell’atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze, senza tener conto del valore rideterminato. La plusvalenza sarà quindi calcolata sul costo di acquisto.

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