Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’art. 8 del D.L 28 gennaio 2019, n. 4, prende ufficialmente il via la seconda fase del reddito di cittadinanza finalizzata a promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
La circolare INPS n. 104 dello scorso 19 luglio illustra l’applicazione dell’incentivo spettante a tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni.
A tal proposito l’INPS, con messaggio n. 4099 dello scorso 8 novembre, ha annunciato la pubblicazione del modulo “SRDC – Sgravio reddito di cittadinanza – art. 8 del D.l. n. 4/2019 per richiedere l’incentivo per l’assunzione dei percettori di Reddito di cittadinanza, fornendo le istruzioni operative e i codici da utilizzare per il conguaglio all’interno delle denunce contributive.
A partire dal 15 novembre i datori di lavoro interessati potranno accedere all’incentivo.
PATTO PER IL LAVORO
Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro (previo adeguamento dei provvedimenti regionali) un Patto di formazione che garantisca al beneficiario del Rdc un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca (art. 8, comma 2, del D.L. n. 4/2019).
Qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito, il periodo minimo di riconoscimento sale a 6 mesi, mentre l’incentivo massimo mensile è ridotto della metà, ossia 390 EURO.
Anche in questo caso, il periodo di 6 mesi diviene periodo massimo di fruizione dell’incentivo se il lavoratore all’atto dell’assunzione percepisce in Rdc in regime di rinnovo.
La restante metà dell’incentivo spetta all’ente formativo stesso che ne usufruisce sotto forma di sgravio dei contributi dovuti per i propri dipendenti.
I RAPPORTI INCENTIVATI
Sono ammessi all’incentivo:
- I rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- I rapporti di lavoro in somministrazione;
- I rapporti di lavoro in apprendistato;
- I rapporti di lavoro dipendente dei soci di cooperativa.
sono invece esclusi:
- I rapporti di lavoro intermittente;
- I rapporti di lavoro domestici;
- I rapporti di lavoro dirigenziali;
- Le prestazioni di lavoro occasionale cd “prestO” ex art. 54-bis DL 50/2017.
Come indicato dalla Circolare 104, l’incentivo potrà essere mantenuto, in misura proporzionalmente ridotta, nel momento in cui il rapporto di lavoro, inizialmente stipulato a tempo pieno, sia poi trasformato in rapporto part-time nei casi previsti dall’art. 8, D.lgs. n. 81/2015.
Si tratta di particolari circostanze nelle quali la trasformazione del rapporto di lavoro avviene per iniziativa del lavoratore a seguito di una sua specifica condizione soggettiva degna di tutela e non per un’esigenza organizzativa del datore di lavoro.
CONDIZIONI DI FRUIZIONE DELL’INCENTIVO
La fruibilità dell’incentivo è soggetta:
- Ai datori di lavoro che abbiano provveduto a comunicare la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso il sito dell’ANPAL;
- All’art. 31 del D.lgs. 150/2015, per il quale l’assunzione non deve essere obbligatoria in base a norme legali o contrattuali salvo le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili, non deve violare eventuali diritti di precedenza, non deve riguardare unità produttive e/o livelli contrattuali oggetto di riduzioni dell’attività per crisi o riorganizzazioni aziendale, né soggetti licenziati nei 6 mesi precedenti dal medesimo datore di lavoro o da altro datore in rapporto di collegamento o controllo di quest’ultimo;
- All’Art. 1 CO. 1175/1176 DELLA l.296/2006, ossia regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità’ contributiva (DURC), rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
- Alla regolarità riguardante gli obblighi in materia di collocamento di personale disabile e altre categorie protette, salvo i casi in cui l’assunzione riguardi persone iscritte alle liste del collocamento mirato;
- Al rispetto dei limiti di fruizione degli incentivi entro le soglie “de minimis” di origine comunitaria;
- Alla realizzazione di un incremento occupazionale in termini di ULA.
DURATA E MISURA DELL’INCENTIVO
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, l’agevolazione è riconosciuta mensilmente per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità – periodo massimo di erogazione del Rdc – e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a cinque mensilità.
Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di cinque mensilità.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per espressa previsione dell’articolo 8 del citato decreto-legge;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 765, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige istituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.
- Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
Dal momento in cui lo sgravio riguarda anche i contributi a carico del lavoratore, a questi deve aggiungersi anche l’eventuale contributo aggiuntivo IVS pari all’1% della quota di retribuzione antecedente, art. 3-ter, L. n. 438/92.
La misura dell’incentivo, dunque, è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.
Per i rapporti di lavoro avviati nel corso del mese, il beneficio sarà fruito per i giorni effettivi del mese stesso.
Così, per un rapporto di lavoro incentivato attivato nel corso del mese, il tetto massimo dell’incentivo nel predetto mese è pari all’importo mensile diviso per 31 e calcolato in base al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel mese.
Ad esempio, in presenza di un importo mensile del Rdc pari a 650 euro (inferiore al limite assoluto di 780 euro), l’importo giornaliero del tetto è pari a 20,96 euro (= 650,00/31). Tale valore giornaliero va moltiplicato per i giorni di calendario in cui è attivo il rapporto di lavoro nel mese, al fine di ottenere la misura del tetto del mese stesso.
Infine l’art. 8 c.1, L n. 26/2019 stabilisce che l’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro, ma si estende alla quota contributiva a carico del lavoratore.
Se il datore di lavoro operasse la trattenuta contributiva delle spettanze del lavoratore per poi porre l’importo dell’incentivo a conguaglio nella denuncia mensile, sarebbe come se il datore fruisse di quella quota due volte, una nei confronti dell’ente pubblico e una a danno del lavoratore.
Essendo l’ente pubblico il soggetto che riconosce l’agevolazione, la fruizione dell’incentivo deve essere un vantaggio anche per il lavoratore che non deve subire la trattenuta della quota contributiva a suo carico.
Naturalmente, qualora la contribuzione calcolata non possa essere interamente oggetto di agevolazione, perché superiore a 780 euro, la parte eccedente, che dovrà comunque essere versata, sarà invece soggetta alle normali trattenute in busta paga.