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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E CUMULABILITA’ CON GLI ALTRI INCENTIVI

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Per rendere più appetibile l’apprendistato professionalizzante e fare in modo che ritorni ad essere la porta di accesso al mondo del lavoro per i giovani, il legislatore ha previsto la cumulabilità della contribuzione agevolata con altri incentivi disponibili per l’assunzione stabile di giovani lavoratori.

BENEFICI CUMULABILI

Nell’ambito del complesso quadro degli incentivi contributivi all’assunzione, tre sono in particolare le agevolazioni che annoverano, tra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate, anche l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nella forma di apprendistato.

La valutazione  riprende proprio questi incentivi laddove prevedano, tra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate, anche l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nella forma dell’apprendistato professionalizzante.

Incentivo per Giovani NEET

L’azienda che assume con un contratto a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (cosiddetti NEET), che sono registrati al Programma “Garanzia Giovani”, può beneficiare di un’agevolazione di natura contributiva, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi contributi e premi INAIL), per un limite massimo di 8.060 euro (riparametrato su base mensile a 671,66/mese).
In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo dell’incentivo verrà proporzionalmente ridotto.
La medesima agevolazione contributiva, sia in termini di importo che di durata, è ammessa anche nel caso in cui l’assunzione sia effettuata con un contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso, l’incentivo spetta solo durante il periodo formativo e non spetta in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.
L’incentivo è operativo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno

L’assunzione, con un contratto a tempo indeterminato, di un lavoratore di età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), in una delle Regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), permette al datore di lavoro di ricevere un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su 12 mensilità.
Anche in questo caso, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile, è pari a 671,66 euro (8.060,00/12 euro) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Il lavoratore deve:
1. risultare disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015.
2. aver dichiarato, in forma telematica, al Centro per l’impiego, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
3. non aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo, nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

Detta agevolazione si applica anche nel caso in cui il contratto sia di apprendistato professionalizzante: 12 mesi per un massimale mensile di esonero pari a 671,66 euro.
L’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Incentivo Sud non è attivabile in caso di assunzione con le altre due forme di apprendistato: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e apprendistato di alta formazione.

SEDE DI LAVORO

L’incentivo rientra nel calcolo del de minimis e la fruizione avviene indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro; l’importante è che il luogo di lavoro sia una delle Regioni summenzionate. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle Regioni suindicate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

ASSUNZIONI INTERESSATE

Per quanto l’incentivo Sud sia operativo già dal 2018, l’ANPAL, con il Decreto n. 178/2019, ha stabilito che l’agevolazione, per l’anno 2019, sarà applicata esclusivamente sulle assunzioni effettuate tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019.

Esonero contributivo triennale

La cd agevolazione “under 30” prevede, esclusivamente per le aziende private, l’esonero contributivo del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile), nei primi 36 mesi di lavoro.
I presupposti indispensabili per la fruizione dell’incentivo sono che il lavoratore non deve essere mai stato occupato con un precedente contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che l’azienda abbia instaurato, con il giovane, un contratto di lavoro “stabile” (subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti). Stessa agevolazione è prevista in caso di utilizzo del ragazzo tramite il contratto di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) o qualora vi sia la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione).

Il massimale viene calcolato su base mensile ed è pari a 250 euro (3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, l’importo dell’agevolazione è pari a 8,06 euro/giorno (€ 250/31 gg.).

All’interno della norma agevolante, il legislatore ha previsto una variante in caso di assunzione del giovane con il contratto di apprendistato professionalizzante.
Infatti, nel caso in cui l’azienda decida di assumere un giovane “under 30” con un rapporto di apprendistato, l’esonero contributivo, sempre nel limite massimo di 3.000 euro, viene erogato per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato). Quindi, l’applicazione dell’esonero è subordinata alla qualificazione dell’apprendista ed alla prosecuzione del rapporto almeno per l’anno successivo.

 

 

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