Home Fiscale e Tributario Ok al bonus impatriati anche senza iscrizione all’Aire

Ok al bonus impatriati anche senza iscrizione all’Aire

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Previsti sconti fino al 90% per chi decide di trasferirsi e lavorare in Italia per effetto del Dl Crescita (n. 34/2019) in vigore dallo scorso 1° maggio, che riscrive la disciplina per l’attrazione del capitale umano in Italia.

Le nuove norme potenziano gli attuali incentivi per chi si trasferisce a partire dal 2020 (ma anche per chi si trasferisce nella seconda metà del 2019 e acquisisce la residenza fiscale dal 2020), con la finalità di favorire il radicamento in Italia dei lavoratori.

Pensionati esteri e impatriati

Le misure si aggiungono, in alcuni casi sovrapponendosi, al regime fiscale per i pensionati esteri che si trasferiscono nei comuni del Sud Italia con meno di 20 mila abitanti e che potranno pagare un’imposta del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni) per 5 anni, e al regime per i soggetti facoltosi, che consente l’opzione per un’imposta forfetaria pari a 100mila euro annui su tutti i redditi esteri per 15 anni.

Il Dl Crescita interviene, in particolare, sull’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, che prevede la detassazione per 5 anni di parte del reddito di lavoro dipendente/autonomo (ora estesa a chi avvia un’attività d’impresa) prodotto in Italia dai cosiddetti lavoratori “impatriati”, semplificando le condizioni di accesso al regime: occorre essere stati lavoratori residenti all’estero per 2 anni e svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia con obbligo di permanenza per 2 anni.

La percentuale di abbattimento dell’imponibile passa dal 50% al 70% (con conseguente tassazione del solo 30% del reddito).

Detassazione Sud

Si prevedono poi agevolazioni rafforzate per chi si trasferisce al Sud con detassazione al 90%, mentre le agevolazioni vengono estese per ulteriori 5 anni con detassazione al 50% se il lavoratore ha figli minorenni o a carico o diventa proprietario di un’abitazione in Italia (l’abitazione può essere acquistata dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti).

In presenza di tre figli, l’estensione temporale è seguita dalla detassazione del reddito al 90 per cento. Previste modifiche anche al regime per docenti e ricercatori (articolo 44 del Dl 78/2010), per cui rimane la percentuale di detassazione reddituale già oggi al 90 per cento. Qui la durata delle agevolazioni sale da 4 a 6 anni in via ordinaria e arriva sino a 13 anni in presenza di tre figli.

Docenti e ricercatori

Per “impatriati” docenti e ricercatori viene chiarito, con effetti retroattivi anche sui contenziosi pendenti, che la mancata iscrizione all’Aire, in presenza della residenza effettiva in uno Stato con cui sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, non è ostativa alla fruizione delle agevolazioni.

Con valenza – si ritiene – sistematica sul concetto di residenza fiscale, la norma si adegua alle sovraordinate disposizioni internazionali contro le doppie imposizioni che, per dirimere i casi di doppia residenza fiscale, fanno riferimento a criteri di collegamento della persona allo Stato di tipo sostanziale (tie-breaker rules), non tenendo conto della formale iscrizione anagrafica.

Le nuove agevolazioni potenziate non si applicano tuttavia a chi si è già trasferito in Italia, creando una discriminazione temporale che avrebbe bisogno di essere corretta in sede di conversione del decreto.

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