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Illegittimo l’accertamento da studi di settore quando lo scostamento è inferiore al 10%

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Uno scostamento modesto, tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli accertati in base agli studi di settore, fa si che non si verifichi una divergenza significativa tale da giustificare l’emissione dell’avviso di accertamento.

Lo ha precisato la

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 8855 Anno 2019

Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: D’ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 29/03/2019

con le seguenti

Motivazioni

Le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali…abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale”.

Analogamente al comma 2 lettera b) dell’art. 1 del d.p.r. 570/1996, si prevede che “tali contraddizioni” si considerano “gravi” quando “non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali...il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati…”.

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