L’articolo 1, commi 125 e seguenti della legge n. 124/2017 (legge concorrenza) ha previsto che «le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni» sono tenute «a pubblicare tali importi nella nota integrativa». La norma prevede che l’obbligo di pubblicazione non sussiste se l’importo ricevuto è inferiore a 10mila euro nel periodo considerato. L’inosservanza determina «la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi».
Decorrenza e soggetti obbligati
L’obbligo, che decorre dal bilancio al 31/12/2018, riguarderà dunque tutte le imprese che depositano il bilancio alla CCIAA ed interesserà anche le micro-imprese, poiché l’indicazione è richiesta, in calce al bilancio, dalla tassonomia Xbrl specifica.
Oggetto dell’informativa
Oggetto dell’informativa sono gli importi ricevuti a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere dalle P.a. e dagli altri soggetti richiamati dalla norma.
Esclusioni
Secondo Assonime, l’obbligo non dovrebbe interessare le imprese non residenti e non stabilite nel territorio italiano; non rientrano le attribuzioni che costituiscono corrispettivi di lavori pubblici, servizi e forniture.
Aiuti di stato e de minimis
Per gli aiuti di Stato e de minimis di cui al Registro nazionale degli aiuti di Stato è sufficiente che in nota integrativa venga riportata l’esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione.
Fonte: ilsole24ore