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Società in stallo: accertamento cause di scioglimento con ricorso

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In caso di impossibilità della società di deliberare, l’accertamento della causa di scioglimento si ottiene con ricorso al tribunale delle imprese.

Causa di scioglimento

Sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l’organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni); b) per impossibilità di raggiungimento della maggioranza richiesta dallo statuto per la nomina dell’amministratore (cfr. T. Napoli 12.1.1993).

In sintesi

L’amministratore unico di una società, in seguito all’impossibilità di deliberare, per l’assenza di uno dei soci (50%), si è rivolto all’avv.to Piernicola De Paola del foro di Paola che con ricorso depositato presso il tribunale delle imprese ha richiesto e ottenuto l’accertamento dell’esistenza di una causa di scioglimento della società.

Il fatto

L’amministratore unico e legale rappresentante di una società a r.l., ha adito al tribunale delle imprese di Catanzaro affinché, previo accertamento nell’intervenuto scioglimento della suddetta società, provvedesse alla nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 2487, secondo comma, c.c..

A fondamento delle domande sopra formulate, la ricorrente ha esposto che a causa del comportamento inerte di uno dei soci, partecipante al capitale sociale per il 50%, si è venuta a delineare una situazione di impossibilità di funzionamento dell’assemblea che si è di fatto concretizzata nella mancata approvazione dei bilanci per gli anni 2015 e 2016, nonché nell’impossibilità per la stessa, nella qualità di amministratore unico, di compiere qualsiasi atto di gestione, sia ordinario che straordinario.

La ricorrente ha infatti allegato che all’assemblea convocata per il giorno 20/11/2017 in prima convocazione e per il giorno 21/11/2017 in seconda convocazione, che avrebbe dovuto discutere e deliberare sulla approvazione dei bilanci anni 2015 e 2016 nonché sulla dimissione dell’amministratore unico e nomina del nuovo amministratore, non si è raggiunto il quorum costitutivo per assenza del socio partecipante al capitale sociale nella misura del 50% e che, pertanto, l’ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso la Camera di commercio di Cosenza è quello relativo all’anno 2014.

Allo stesso modo, nell’assemblea convocata per le date del 29/05/2018 (in prima convocazione) e del 30/05/2018 (in seconda convocazione) per discutere e deliberare sulla dimissione dell’amministratore unico e nomina del nuovo amministratore, nonché sulla messa in liquidazione della società ed eventuale nomina di un liquidatore, dopo lo spostamento della data dell’assemblea al 12/06/2018 su richiesta dello stesso socio, non si è potuto procedere alla discussione e deliberazione di quanto stabilito all’ordine del giorno per assenza di quest’ultimo.

Ha concluso, pertanto, chiedendo l’accertamento dell’impossibilità di funzionamento e/o inattività dell’assemblea dei soci (art. 2484, c. l, n. 3 c.c.) e la contestuale nomina dei liquidatori.

Motivazioni 

La disciplina della liquidazione individua tre distinte ipotesi nelle quali i soggetti legittimati possono ricorrere al tribunale:

  • la prima prevista dal secondo comma dell’art. 2485 c.c., volta all’accertamento della causa di scioglimento, in caso di inerzia degli amministratori nella rilevazione della causa di scioglimento;
  • una volta accertata e pubblicizzata la causa di scioglimento, il tribunale potrà essere adito per la convocazione dell’assemblea qualora non vi abbiano provveduto gli amministratori (art. 2487, secondo comma, c.c.);
  • qualora, poi, l’assemblea non si costituisca o non deliberi, al tribunale potrà essere chiesta la pronuncia del decreto con le decisioni previste dalla norma in commento (art. 2487, secondo comma, c.c.).

Nel caso di specie, la ricorrente ha adito il tribunale per gli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. e all’art. 2487 c.c., richiedendo preliminarmente l’accertamento dell’esistenza di una causa di scioglimento della società e, all’esito, la nomina dei liquidatori.

A proposito giova chiarire che la giurisprudenza ha precisato che le patologie che vengono in rilievo, ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2483, n. 3) c.c., sono solo quelle che impediscono l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, di vitale importanza per la vita della società tali per cui l’organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni istituzionali (cfr. Cass. 9267/96) e così, per esempio, le deliberazioni dell’assemblea di approvazione del bilancio o di nomina degli organi sociali.

Ebbene, nel caso in esame va evidenziato che, per le motivazioni sopra descritte (mancata approvazione bilanci anni 2014-2016 e mancata nomina nuovo amministratore), è stata dimostrata la stabile ed irreversibile incapacità dell’assemblea di assolvere alle proprie funzioni, tale da generare una causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento ai sensi dell’art. 2484, co. l , n. 3.

Non vi è dubbio, infatti, che si tratta di delibere che devono ritenersi essenziali per la vita
della società.

Impossibilità di funzionamento dell’assemblea

In particolare, la giurisprudenza ha ravvisato l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea rilevante come causa di scioglimento della società:

a) per la mancata approvazione del bilancio per due esercizi (cfr. A. Bologna 18.5.1999; T. Brescia 24.6.2011; T. Bologna 28. 12.1998); ed anche per un solo esercizio (cfr. T. Prato 17.12.2009, per cui sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l’organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni);

b) per impossibilità di raggiungimento della maggioranza richiesta dallo statuto per la nomina dell’amministratore (cfr. T. Napoli 12.1.1993).

E pertanto, non avendo l’assemblea provveduto, deve ritenersi accertata nel caso in esame la sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, primo comma, n. 3 c.c. che va dichiarata con questo decreto ai sensi dell’art. 2485, secondo comma, c.c..

La nomina del liquidatore

Non ha trovato invece accoglimento la richiesta di nomina del liquidatore della società. Il tribunale ha infatti precisato che, una volta accertata la causa di scioglimento della società, l’intervento dell’autorità giudiziaria può ritenersi consentito solo qualora gli amministratori non convochino l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (cfr. trib. Milano, sez. spec. impr., decreto 6 marzo 2014; negli stessi termini cfr. trib. Catanzaro, sez. spec. impr. , decreto 27 gennaio 2016).

Pertanto qualora gli amministratori siano inerti a convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore, il ricorrente dovrà proporre altro ricorso per ottenere la nomina del liquidatore.

Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di imprese – RG 995/18

 

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