E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione il modello SA-ST (saldo e stralcio) per la richiesta di adesione al cosiddetto “saldo e stralcio” delle cartelle da parte delle persone che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
Entro quando presentare la domanda
Il modello va presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata oppure consegna agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Pagamento
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione ovvero in cinque rate di importo variabile.
Chi può presentarla (Isee non superiore a 20 mila)
Possono presentare la domanda e dunque estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Attenzione
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione. |
Soggetti in liquidazione
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (legge su sovraindebitamento).
Per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
Cosa può essere stralciato
Possono essere stralciati i debiti affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 esclusivamente derivanti da:
– omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
– omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Cosa succede se i debiti NON rientrano nelle due casistiche elencate? |
Puoi comunque aderire alla Definizione agevolata 2018 prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). |
Cosa succede se alcuni debiti rientrano nel cosiddetto “Saldo e stralcio” e altri no? |
Può accadere che in diverse cartelle o anche nella stessa cartella di pagamento (ovvero in avvisi ricevuti dall’Agente della riscossione) siano presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel “Saldo e stralcio” e altri esclusi dal provvedimento. In questo caso è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il “Saldo e stralcio” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”). |
Come aderire
La dichiarazione di adesione va presentata:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.
I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.
Cosa succede dopo aver presentato la Domanda di adesione
Accoglimento del “Saldo e stralcio”
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.