L’eventuale delega attribuita al commercialista per l’adempimento degli oneri contabili e fiscali dell’azienda non esonera l’imprenditore dal predetto adempimento, perché quest’ultimo resta comunque il soggetto direttamente onerato dell’obbligo di provvedere al pagamento delle relative imposte.
L’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione fiscale non può, infatti, essere oggetto di delega di funzioni perché non integra un’attività duratura e continuativa attribuita alla gestione e al controllo di altro soggetto che agisce sotto la superiore vigilanza dell’imprenditore (circostanza che avviene, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro), ma, al contrario, integra un adempimento unico e specifico che resta, pertanto, in capo al solo titolare dell’obbligo e dunque al rappresentante legale della società.
Del reato omissivo, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 ne risponde il solo soggetto titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione (ex plurimis Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015; Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009).
Quest’ultimo non sarà dunque scriminato nel caso in cui il professionista delegato alla gestione della contabilità aziendale non presenti la dichiarazione obbligatoria, dovendo egli stesso controllare l’operato del commercialista e, ove necessario, provvedere in tal senso.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 53980 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 16/07/2018
Data di Pubblicazione: 03/12/2018