Lo ha specificato l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 72 di ieri 20/11/2018 ad un’istanza di interpello.
L’istante precisava che nel 2014, ha avviato un’attività di consulenza amministrativa […], avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Avendone, a suo avviso, i requisiti, chiede ora se possa aderire al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d’imposta 2018, potendo, altresì, fruire dell’aliquota agevolata del 5 per cento prevista dal comma 65 del citato articolo, per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.
Risposta A.d.E.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 ed avendo avviato la propria attività nel 2014, può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).