Il Dl 119/2018, oltre ad introdurre la cosiddetta rottamazione-ter, ha rivisto anche le scadenze relative alla prima rottamazione e alla rottamazione-bis.
Prima rottamazione
Partendo dalla prima rottamazione (Dl 193/2016 – termine adesione 21 aprile 2017), il decreto dispone che le somme ancora dovute, sono rateizzabili in dieci rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, fermo restando l’eventuale versamento in un’unica rata entro il 31 luglio 2019.
Rottamazione-bis
Per quanto riguarda la rottamazione-bis (Dl 148/2017- termine di adesione 15 maggio 2018), sempre in base a quanto disposto dal Dl 119/2018, la rata scaduta il 31 ottobre 2018 può essere versata entro il termine differito del 7 dicembre 2018. Le restanti somme dovute potranno essere versate in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza sempre 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, dal 2019, a meno che non si provveda a un unico versamento entro il 31 luglio 2019.
Per i carichi affidati all’agente della riscossione relativi al periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, sempre della rottamazione-bis, il Dl 119/2018 prescrive che le rate o le residue rate scadute il 31 luglio 2018, il 1° ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018, possono essere versate entro il termine differito del 7 dicembre 2018. Anche in questo caso tale versamento permette al debitore di rateizzare le restanti somme dovute in dieci rate consecutive di pari importo con le medesime scadenze già sopra indicate, sempre fatta salva la facoltà di effettuare un unico versamento il 31 luglio 2019.
Lo stesso trattamento è riservato ai contribuenti che, in base al Dl 148/2017, hanno presentato la richiesta di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Essi possono versare, sempre entro il 7 dicembre prossimo, le rate o le residue rate scadute il 31 luglio e il 31 ottobre del 2018, versamento che poi da diritto alla rateazione o al versamento unico, con le medesime scadenze già viste sopra.
Contribuenti decaduti
In buona sostanza i contribuenti che avevano aderito alla precedente rottamazione per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 e che non hanno versato una o più rate, in scadenza (come sopra specificato) a luglio, settembre o ottobre 2018, possono fruire dei benefici della rottamazione ter senza dover effettuare in concreto alcun adempimento: sarà sufficiente effettuare il versamento dello “scaduto” entro il 7 dicembre 2018 per essere automaticamente ammessi ai benefici della rottamazione ter, senza dover quindi presentare alcuna dichiarazione di adesione.
Doppio vantaggio
Il vantaggio sarà duplice, ovvero rientrare nella rottamazione se decaduti, e “spalmare” il debito residuo in cinque anni.
Fonte: ilsole24ore
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