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Regime forfettario: Soglia a 65.000 euro per tutte le attività

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Tra le novità più rilevanti contenute nella bozza della legge di Bilancio per il 2019 vi è l’innalzamento a 65.000 euro, per tutte le attività d’impresa e professionali, della soglia di ricavi o compensi per l’applicazione del regime forfettario.

Potranno accedere al regime già dal 2019 le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professionale che nel 2018 conseguiranno un ammontare di ricavi ovvero percepiranno compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al predetto limite.

Coefficienti di redditività

Non risultano, invece, modificati i coefficienti di redditività.
Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75) -(85) – (86 – 87 – 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 -02 – 03) – (05-06-07-08- 09)- (12 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 18 -19 – 20- 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59- 60-61 -62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) -(84) – (90 -91 -92 – 93) – (94 – 95- 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Eliminati gli altri requisiti di accesso

Altra novità è rappresentata dall’eliminazione degli altri requisiti di accesso, ovvero:

  • del limite di 5.000 euro annuo per le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
  • del limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali.

Cause di esclusione

Il regime forfettario resta inibito per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito, nonché per le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
La preclusione sarà inoltre ampliata a chi detiene partecipazioni societarie, oltre che in società di persone o in Srl trasparenti, anche in Srl in regime ordinario (quindi non trasparenti).
Sarà infine precluso l’accesso al regime forfettario a quei soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori, in forza di uno o più contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

Aliquote imposta sostitutiva

Dovrebbe rimanere invariata l’aliquota dell’imposta sostitutiva. Quella base rimarrà fissata nella misura del 15%, mentre le start-up continueranno a godere dell’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni. Sarà confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali versati nell’anno.
Come chiarito dalla risoluzione 64/E/2018, potranno accedere al nuovo regime forfettario anche gli imprenditori individuali che nel 2018 adottano il regime per cassa e che produrranno, al prossimo 31 dicembre, un volume di ricavi non superiore a 65.000 euro, ancorché abbiano optato per il metodo della registrazione, fermo restando l’osservanza delle cause di esclusione.
L’adesione al regime forfettario comporterà l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica che entrerà in vigore, per la generalità delle partite Iva, dal 1° gennaio 2019.
Infine si precisa che le novità sopra esposte dovranno esser sottoposte al vaglio del Parlamento.

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