L’Inps, con la circolare n. 91 del 3 agosto 2018, ha fornito le indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo, a valere sulle risorse per l’anno 2018, previsto per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendalicontenenti misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri lavoratori dipendenti; lo sgravio, si riferisce ai contratti stipulati nel periodo 1° novembre 2017-31 agosto 2018, e va richiesto telematicamente all’Inps entro il 15 settembre 2018.
Lo sgravio contributivo in oggetto è stato istituto con il D.M. 12 settembre 2017, e con la circolare Inps n. 163/2017 sono stati definiti i criteri e le modalità di determinazione del beneficio.
Chi può usufruire dello sgravio
Il beneficio contributivo è previsto in favore del datore di lavoro che sottoscrive e deposita un contratto collettivo aziendale che, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, preveda specifiche misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, che siano migliorative rispetto alle previsioni di legge, del CCNL di riferimento o di precedenti contratti collettivi aziendali.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2018 sono pari a 54.600.000 euro. Il contratto collettivo aziendale deve essere sottoscritto e depositato tra il 1° novembre 2017 e il 31 agosto 2018, mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito internet istituzionale.
Come procedere
Dal 17 ottobre 2017 è possibile indicare, all’atto del deposito on-line, la finalità di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In caso di deposito telematico antecedente non è necessario effettuare un nuovo deposito.
A chi inoltrare la domanda
La domanda deve essere inoltrata telematicamente all’Inps a decorrere dal 4 agosto ed entro e non oltre il 15 settembre 2018, utilizzando il modulo di istanza online “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.
Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda per una sola delle posizioni contributive attive presso l’Istituto; nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima posizione contributiva. Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA deve presentare la domanda su tale posizione.
Quali dati deve contenere la domanda
La domanda deve contenere i seguenti dati:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto;
d) il codice deposito contratto, identificativo numerico formato da 17 cifre e ricevuto
al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL;
e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto
interministeriale 12 settembre 2017.
Quante volte può essere concesso lo sgravio
Lo sgravio può essere concesso una sola volta in un biennio per ciascun datore di lavoro, pertanto, i datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017, non possono presentare una nuova istanza.
Ammissione al beneficio
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
A far data dal 16 ottobre 2018 l’Inps informerà telematicamente i datori di lavoro dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto.
Requisiti per la fruizione dello sgravio
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il datore di lavoro, per verificare la regolare spettanza dello sgravio, può avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA). In caso contrario, qualora a seguito dell’elaborazione del flusso UniEmens sia evidenziata la presenza di agevolazioni, il sistema DPA attiverà l’interrogazione della procedura Durc On-Line.
Con riferimento alla fruizione del beneficio in UniEmens, alle aziende ammesse al beneficio è automaticamente attribuito, a partire da novembre 2018, il codice di autorizzazione “6J”.
Per le domande presentate nel 2018 il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato esclusivamente sulle denunce dei mesi di competenza novembre e dicembre 2018, su una o due mensilità, indicando:
- all’interno di “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il
codice causale di nuova istituzione “L902”, avente il significato di “conguaglio sgravio
per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018”; - nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.
Datori di lavoro agricoli
Per i datori di lavoro agricoli, alle aziende agricole assuntrici di manodopera senza posizione UniEmens ovvero che trasmettono i flussi contributivi esclusivamente a mezzo delle dichiarazioni periodiche Dmag/Unico, ammesse allo sgravio, è attribuito, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di concessione, il codice di autorizzazione “6J”.
L’importo autorizzato sarà, in sede delle operazioni di calcolo a cura dell’Istituto (c.d. tariffazione), portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva dovuta
alla prima scadenza utile.
Fonte: pratica lavoro Ipsoa