Per le somme erogate a titolo di anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione delle prestazioni (ad esempio: spese di viaggio, di vitto e di alloggio), non sussiste alcun obbligo di versamento tracciabile.
Questo è quanto precisato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota numero 6201 del 16 luglio , a un quesito posto da Confindustria.
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota 16 luglio 2018, n.6201
Tracciabilità e divieto di erogazione per contanti della retribuzione – anticipi di cassa per spese
In riferimento al quesito di cui all’oggetto, atteso il tenore letterale della norma prevista dal comma 910 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, si rappresenta quanto segue.
La citata disposizione stabilisce che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Ciò premesso, si condivide l’assunto in base al quale tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione; pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).