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Crediti IVA trimestrali la richiesta relativa al secondo trimestre entro il 31 luglio

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I contribuenti che hanno realizzato nel secondo trimestre 2018 un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere a rimborso o in compensazione, in tutto o in parte questa somma, dovranno provvedere a presentare il modello TR.

Chi può chiedere il rimborso?

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis,secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

La compensazione del credito Iva

In alternativa alla richiesta di rimborso, il contribuente può chiedere di poter utilizzare il credito Iva in compensazione.

L’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza

Utilizzo e visto per i crediti superiori ad euro 5.000

Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, pertanto per il secondo trimestre 2018, entro il prossimo 31/07/2018.

Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato ad Entratel.

Posso modificare la scelta?

In merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, il contribuente può modificare la propria scelta.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014 ha precisato che il contribuente possa variare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, previa verifica con l’ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento la rettifica non è consentita“.

Come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35 E del 27 ottobre 2015, “con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014, si ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.

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