Con la nota 4 luglio 2018, n. 5828, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018, ha fornito ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.
Il pagamento degli stipendi
L’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 prevede che “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi tracciabili.
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Ai sensi del successivo comma 913, la violazione di tale precetto è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, prescindendo, dunque, dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.
Tuttavia, in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.
ATTENZIONE:TANTE SANZIONI PER QUANTE SONOLE MENSILITA’ PER CUI SI E’ PROTRATTO L’ILLECITO |
Esempio:
A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66 x 3 = euro 5.000.
Il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (3 mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.
Mezzi di pagamento – casistica
Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Per quanto riguarda altre modalità di pagamento, l’INL fa presente che, in relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
- il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il
giorno successivo alla sua effettuazione.
Infine, l’Ispettorato si riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l’ABI, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.