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Anche per i tirocini formativi (alternanza scuola – lavoro) è necessario garantire la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro

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Con l’interpello 22 giugno 2018, n. 4, il Ministero del lavoro, ha risposto ad un quesito avanzato dalla Provincia Autonoma di Trento in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

In particolare, l’istante ha chiesto di conoscere se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, ad esempio tramite progetti di alternanza scuola – lavoro previsti dalla legge n. 107/2015 – sia applicabile l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.

La risposta del Ministero

Al riguardo il Ministero premette che:

– il D.Lgs. n. 77/2005 disciplina l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa;

– ai sensi del comma 2 del citato art. 1, D.Lgs. n. 77/2005, i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per lavoratore si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

– ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il citato decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

– con risposta del 1° ottobre 2012 il Ministero del lavoro ha precisato che dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Pertanto, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta;

– con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;

– la L. n. 107/2015 stabilisce un incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

Inoltre, il D.M. 3 novembre 2017, n. 195 – Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro – definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Infine, l’art. 5 del predetto D.M. detta una particolare regolamentazione della Salute e sicurezza nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro.

Alla luce delle predette argomentazioni, la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato art. 5 del D.M. n. 195/2017, in combinato disposto con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Fonte: ipsoa

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