Ai fini di una corretta applicazione del regime del margine, il cessionario ha l’onere di verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti che ne consentano la fruizione; e, in caso di contestazione, deve provarne la la buona fede, ovvero l’estraneità a disegni criminosi di evasione fiscale.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. tributaria civile, ordinanza 24/04/2018, n. 9995
Motivazione della sentenza
Onere di eseguire i controlli
Incombe sul cessionario l’onere di eseguire i controlli necessari per potersi ritenere in buona fede circa la detrazione da parte del cedente dell’Iva sui beni ceduti e conseguente applicazione del regime del margine in favore del cessionario stesso, sul quale pertanto grava anche l’onere della prova di “usufruibilità” del beneficio.
Esame della “storia” del veicolo
Rientra tra le precauzioni senz’altro esigibili dal cessionario l’esame della “storia” del veicolo, quanto meno con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione (necessariamente in possesso dell’acquirente, essendo indispensabile per il perfezionamento dell’operazione), potendo in questo modo egli accertare – senza che ciò di regola comporti la pretesa di oneri investigativi inesigibili – la qualità dei cedenti e dei precedenti proprietari e quindi verificare, eventualmente mediante l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi siano o meno soggetti legittimati ad esercitare il diritto di detrazione dell’I.V.A..
In caso negativo, si può ritenere che i beni siano pervenuti al consumo finale, con conseguente possibilità di applicazione del regime del margine.
In caso positivo, qualora i precedenti intestatari risultino compiere professionalmente operazioni nell’ambito del mercato dei veicoli (attività di rivendita, di noleggio o di leasing), opera invece la presunzione (contraria, in base al criterio di normalità probabilistica) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’I.V.A., assolta a monte per l’acquisto di tali beni, in quanto destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, con conseguente negazione del diritto alla fruizione del trattamento fiscale più favorevole.