Il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti di un reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda.
La conseguenza è che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati in un reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative, spettando – in ogni caso – ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass. n. 7011/11, n. 9711/11, n. 2429/11, n. 6959/13, n. 6112/14 e Cass.
n. 203/15 e Cass. n. 18190/2016).
Così da ultimo la Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6147 del 14 Marzo 2018.